paolo spinnato
Membro Ordinario
- Amministratore di Condominio
In seguito al recepimento da parte del Governo Italiano della norma tecnica UNI 10200 con Dlgs n. 102/2014 tutti i condòmini, con riscaldamento centralizzato ,dovevano dotarsi di un sistema di contabilizzazione di calore entro il 31.12.2016. Nel nostro condominio quindi, si è provveduto ad installare le valvole termostatiche per regolare la temperatura in ogni stanza che i ripartitori di calore per effettuare la lettura dei consumi. Si era anche deliberato di dividere la spesa come Quota fissa 40% mentre la quota variabile 60% , cioè in riferimento ai consumi. Adesso con il DLGS 141/2016 cio' non è possibile.
Questo sistema di divisione della spesa in seguito all’emanazione del Dlgs 141/2016 non è più fattibile . In pratica il condominio che non ripartisce le spese in conformità alla normativa tecnica UNI 10200 è soggetto al pagamento di sanzioni. La norma UNI 10200 prevede che i singoli condòmini debbano pagare a consumo .
Sempre il citato Dlgs 141/2016 ha inserito nell’art. 9 comma 5 lett.D) la possibilità di derogare ai criteri di ripartizione delle spese previste dalla norma UNI 10200. Nel caso in cui siano comprovate con una relazione asseverata differenze di fabbisogno termico per metro quadro, tra le unità immobiliari superiori al 50%, il condominio può derogare all’obbligo di ripartizione secondo la norma UNI 10200 e procedere alla ripartizione delle spese secondo percentuali fisse, attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica e la rimanenza (il 30%) come quota fissa.
L'assemblea quindi ha deliberato di affidare un incarico ad un ing. per verificare se tale possibilità è fattibile dato che ci sono diversi alloggi a nord e a sud.
La spesa per tale incarico è da considerarsi tra le spese detraibili?Io sarei orientato a non farla rientrare tra le spese di cui all'art.4 DL 201/11 conv, in L.214/2011 non essendoci nessun risparmio energetico. Cosa ne pensate? Grazie
Questo sistema di divisione della spesa in seguito all’emanazione del Dlgs 141/2016 non è più fattibile . In pratica il condominio che non ripartisce le spese in conformità alla normativa tecnica UNI 10200 è soggetto al pagamento di sanzioni. La norma UNI 10200 prevede che i singoli condòmini debbano pagare a consumo .
Sempre il citato Dlgs 141/2016 ha inserito nell’art. 9 comma 5 lett.D) la possibilità di derogare ai criteri di ripartizione delle spese previste dalla norma UNI 10200. Nel caso in cui siano comprovate con una relazione asseverata differenze di fabbisogno termico per metro quadro, tra le unità immobiliari superiori al 50%, il condominio può derogare all’obbligo di ripartizione secondo la norma UNI 10200 e procedere alla ripartizione delle spese secondo percentuali fisse, attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica e la rimanenza (il 30%) come quota fissa.
L'assemblea quindi ha deliberato di affidare un incarico ad un ing. per verificare se tale possibilità è fattibile dato che ci sono diversi alloggi a nord e a sud.
La spesa per tale incarico è da considerarsi tra le spese detraibili?Io sarei orientato a non farla rientrare tra le spese di cui all'art.4 DL 201/11 conv, in L.214/2011 non essendoci nessun risparmio energetico. Cosa ne pensate? Grazie