Sostenere che formalmente ha ragione mi pare un sofisma da azzeccagarbugli
"per il combinato disposto", direbbe qualche legale...
hanno ragione i condòmini.
Basta guardare l'art. 1129, comma 2, che recita
"Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo
dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e
professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa', anche
la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i
registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonche' i
giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta
all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere,
previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. "
Detto ciò, io un amministratore che NEGA addirittura la VISIONE delle pezze d'appoggio, lo revocherei immantinente...senza nè ne ma.