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Prendigiacomo

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Amministratore di Condominio
Con questa sentenza la Cassazione chiarisce che qualora non vi sia la nomina di un amministratore di condominio, si può ritenere tale colui al quale fanno riferimento i condòmini per le funzioni tipiche dell'amministrazione condominiale quali la convocazione di assemblea o il riparto delle spese.

Quindi nel caso in cui via sia un amministratore "di fatto", senza la nomina formale, sono sufficienti i comportamenti concludenti attraverso i quali il facente funzione si può ritenere a tutti gli effetti l'amministratore del condominio.
 

Allegati

  • nomina orale - sentenza1 .pdf
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Dimaraz

Moderatore
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Altro Professionista
Permettimi...ma a mio avviso fai una deduzione errata dalla lettura della sentenza.

Intanto fai un ragionamento basandoti su una sentenza legata a fatti accaduti ben prima della Legge di Riforma, quando la figura di un "facente funzioni" non era ancora mai stata citata negli articoli di Legge.

Non comprendo nemmeno su quali basi formulare una titolazione: "nomina orale".
Da Giugno 2013 la modalità di nomina di un Amministratore Condominiale è ben delineata e necessita non solo della espressione verbale di voto (che và comunque verbalizzata) ma anche di altre incombenze (compresa la accettazione da parte del nominato).

Nello specifico un "facente funzioni" non è paragonabile ad un Amministratore regolarmente nominato.
 

Prendigiacomo

Nuovo Iscritto
Amministratore di Condominio
Permettimi...
Ti permetto eccome :) Siamo qui per condividere conoscenze ed esperienze, mica per fare i professori ;)
Intanto fai un ragionamento basandoti su una sentenza
Oh ti ringrazio per la stima, ma non è farina del mio sacco il ragionamento. Mi sono limitato a riportare la notizia pubblicata sulle maggiori testate on line sul condominio.

Mi è sembrato curioso che in assenza di nomina esplicita si possa ritenere amministratore del condominio colui il quale ne fa semplicemente le funzioni. Ma così sembra che abbia deliberato la Cassazione e in ogni caso è questo che hanno scritto i giornali e i blog (ne ho letti almeno 4 diversi).
Francamente non ho letto la sentenza e mi sono fidato di quanto riportato.
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Non hai letto la sentenza ...ma la hai allegata??!!??;):confuso::shock:

Mai fidarsi delle testate "giornalistiche"...specie la maggioranza reperibili sul web.
Capita di leggere di quelle castronerie clamorose.

In quella che hai riportato si spiega come non si possa avvalorare una nomina per "facta concludentia" di un amministratore quando vi è una delibera precisa che ne nomina un altro.
Nello specifico un "professionista" pretendeva di essere riconosciuto come "amministratore" quando in realtà la nomina riguardava specificatamente il figlio.
 
Ultima modifica:

Dimaraz

Moderatore
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Altro Professionista
Praticamente si sono "clonati" a vicenda....e giocato sull' equivoco delle parole dimentichi che un Giudice deve applicare quanto prescriveva una Legge nel momento in cui si compiva il fatto in esame, e non le successive modifiche intervenute.

La causa in oggetto ha per tema fatti svolti a partire dal 1993 (data della delibera con cui si nominava l' Amministratore)...e la Corte Suprema ha "affermato", (cosa diversa dal sentenziato, che in via del tutto "astratta" si possa (o meglio si poteva) considerare valida una nomina de facto o verbale.
 

ollj

Membro Ordinario
Altro Lavoratore
Dimaraz ha ben letto la Massima in oggetto ed altrettanto bene ne ha colto la portata giurisprudenziale; come già sottolineato, tal sentenza interviene preesistente impianto normativo vigente, cosa di non poco conto……

Detto ciò e prescindendo dai motivi di ricorso prettamente procedimentali, a mio modesto avviso, questi i punti salienti della massima:

- esistenza di legittimo amministratore nominato dall'Assemblea

- illegittimo comportamento dell'intruso (diffida a svolgere mansioni ulteriori ed obbligo alla restituzione della documentazione trattenuta indebitamente)

- astratta ammissibilità di un amministratore de facto, ma stante l'assenza di una valida nomina assembleare ed il reiterato univoco comportamento dei condòmini

- illegittimità del "principio" dell' oralità quanto all'incarico d'amministratore condominiale; anche quando riscontrabile (nel caso di specie tali elementi mancavano del tutto) un amministratore de fatcto, questi non ha nulla a che vedere con la nomina orale (elementi strutturali di sono invece il comportamento univoco ed il decorso del tempo da parte di chi è astrattamente titolato ad opporsi)

Ad essere clementi si deve concludere che codesti giornalisti:
- ben poco capiscano di diritto
- siano incapaci di leggere una massima di Cassazione

Cordialità.
 

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