Prendigiacomo
Nuovo Iscritto
- Amministratore di Condominio
Con questa sentenza la Cassazione chiarisce che qualora non vi sia la nomina di un amministratore di condominio, si può ritenere tale colui al quale fanno riferimento i condòmini per le funzioni tipiche dell'amministrazione condominiale quali la convocazione di assemblea o il riparto delle spese.
Quindi nel caso in cui via sia un amministratore "di fatto", senza la nomina formale, sono sufficienti i comportamenti concludenti attraverso i quali il facente funzione si può ritenere a tutti gli effetti l'amministratore del condominio.
Quindi nel caso in cui via sia un amministratore "di fatto", senza la nomina formale, sono sufficienti i comportamenti concludenti attraverso i quali il facente funzione si può ritenere a tutti gli effetti l'amministratore del condominio.