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Lucianone

Membro Junior
Amministratore di Condominio
Posto che il decoro architettonico è un bene al quale sono interessati tutti i condòmini, il Giudice dovrà adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio accertando la preesistenza di una unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all'innovazione dedotta in giudizio; infine dovrà verificare se sulla medesima unitarietà avessero o meno già inciso, menomandola, precedenti innovazioni. Infatti, la singola installazione non lede il decoro architettonico del fabbricato se quest'ultimo risulta già degradato da manufatti preesistenti (principio espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 26055 del 10 dicembre 2014).

Corte di Cassazione sentenza n° 2109 del 5 febbraio 2015

E **** E **** dall'aprile 1999 e proprietaria di una veranda di circa 16 mq adibita a camera da letto, posta su terrazzo di sua proprieta, al piano attico del Condominio Edera ******.

Quest'ultimo nel dicembre 1999 ha chiesto la rimozione del manufatto per violazione del regolamento condominiale e lesione del decoro architettonico del fabbricato.
La convenuta ha eccepito la prescrizione dell' eventuale diritto fondato sull' obbligazione di non facere prevista nel regolarnento, poichè l'opera era stata eseguita nel 1986 dal suo dante causa. Ha contestato la natura contrattuale del regolamento, privo di data certa; ha contestato la pretesa.

Il tribunale ha accolto domanda il 30 settembre 2002.

La Corte di appello di Genova ha rigettato l'appello di E **** con sentenza 29 maggio 2008.
La soccombente ha proposto ricorso per cassazione, notificato l'11 giugno 2009, svolgendo 5 rnotivi.

Il Condominio Edera ha resisti to con controricorso illustrate da memoria. Motivi della decisione

2)Il Condominio ha svolto domanda di rimozione del manufatto realizzato dalla convenuta sulla base di due ragioni di diritto: la violazione delle prescrizioni del Regolamento di condominio e la lesione del decoro architettonico del fabbricato.

La domanda è stata pienamente accolta dal tribunale di Savona- Albenga, fondando la condanna della convenuta alla "demolizione ed
eliminazione" (in coerenza con la formula della domanda) sulla base di entrambe le rationes decidendi.

Il gravame è stato respinto sotto entrambi i profili dalla Corte di appello ligure.
3) Ai fini dell'esame del ricorso per cassazione, conviene muovere dalla valutazione degli ultimi due motivi, che concernono la lesione del decoro dell'edificio.
Il quarto motivo lamenta che vi sia stata "omessa valutazione delle prov0 e conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.
La censura si riferisce, come inequivocabilmente riassume il quesito conclusive, alla indagine peritale acquisita in primo grado e in particolare a una frase della relazione, in cui il consulente ha affermato che <>.
3.1) Il quinto motivo, che per la stretta connessione puo essere congiuntamente esaminato, consta di due profili: il primo denuncia l' insufficienza della motivazione perche la sentenza di appello avrebbe esaminato soltanto le fotografie allegate alla consulenza, senza "valutare il contenuto della parte espositiva dell'elaborato peritale" e la possibilita di adottare "accorgimenti idonei ad attutire l'impatto visive della costruzione".

Il secondo *** lamenta che la causa sia stata decisa pur mancando prova di un danno al decoro e
all' estetica del fabbricato.

4) Tutte le doglianze sono infondate.

Può essere subito sgomberato il campo da quest'ultima doglianza, che nega che vi sia stata prova dell'"effettiva lesione del decoro dell' edificio". Essa reca nello stesso quesito finale sufficiente spiegazione della sua inconsistenza.
A parte ricorrente sembra infatti carente la prova della lesione del decoro, benche ammetta che lo stesso consulente avesse descritto che il nuovo corpo di fabbrica realizzato sul terrazzo nel seguente modo: <>.

E' intuitivo che una simile descrizione del manufatto descrive irrecuperabilmente la compromissione delle linee architettoniche e all' aspetto armonico del fabbricato condominiale (cioè del decoro di esso, cfr Cass.10350/11; 6341/00), giacchè cosi vanno intese la completa

differenziazione progettuale (nulla ha a che fare) l' illogica sovrapposizione (definita "occasionale" e non quindi, come avviene talora, "coerente") e la evidenza strutturale ("incombe sulla facciata", il che si dice non certo di una modesta e defilata variazione, ma di una superfetazione posta in particolare risalto).

A fronte di una descrizione fattuale così eloquente a nulla valeva la riduttiva valutazione personale data dal consulente, che ha aggiunto la frase riportata testualmente supra sub § 3.
Il tribunale prima, e la Corte di appello in seguito, hanno del tutto logicamente trascurato quella frase, unica su cui il ricorso fa leva (la ripete testualmente a pag. 28, 30 e 32), giacchè trattasi

di apprezzamento generico, del tutto contraddittorio
rispetto alla precedente descrizione fattuale, che è ancorata invece ai caratteri architettonici dell'edificio ed idonea quindi a esprimere la dannosità concreta del manufatto.

4.1) Mette conto aggiungere, anche in risposta alle connesse censure di cui al quarto motivo, che la Corte di appello ha espresso una motivazione più che congrua e adeguata alla fattispecie.
Essa ha infatti ritenuto che il manufatto E **** sia lesivo dell' estetica e del decoro dell' edificio e ha aggiunto


 

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