• CondominioPro.it è il primo forum italiano esclusivamente dedicato agli Amministratori di Condominio alle Imprese e ai Condòmini.

    Su CondominioPro puoi approfondire nuove leggi, leggere opinioni, recensioni e consigli, scoprire nuovi strumenti, confrontarti aprendo discussioni e trovare modulistica per il Condominio.

    Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità

Antonio Berardinelli

Nuovo Iscritto
Condòmino proprietario
Buongiorno, nel mio stabile il regolamento contrattuale risale a metà 1800. In esso, come criterio di ripartizione delle spese si fa riferimento ai carati per le spese ordinarie e ad un articolo del codice civile abrogato nel dopoguerra (n.562) per le "riparazioni e le costruzioni delle cose comuni" (spese straordinarie). Domando: 1) questa citazione di un articolo abrogato invalida l'applicazione del regolamento contrattuale nel criterio di ripartizione delle spese condominiali? 2) l'assemblea secondo le norme vigenti, ha facoltà di decidere eventualmente la redazione di una nuova tabella scale/ascensore esclusivamente per le spese straordinarie (mantenendo invece valida la lettera del contrattuale per la ripartizione delle spese ordinarie)? oppure una volta approvata questa tabella per le spese straordinarie questo principio deve essere obbligatoriamente valido anche per quelle straordinarie?
 

ugo chiacchia

Membro Junior
Altro Professionista
In assemblea con la giusta magioranza, potete decidere di adottare i criteri di ripartizione che più credete essere validi, pertanto nuove tabelle millesimali da redigere da un tecnico ecc. l'assemblea nel proprio condominio può decide tutto quello che gli passa per la testa, ovviamemte deve essere lecito e non danneggiare nessun condòmino altri
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
1) questa citazione di un articolo abrogato invalida l'applicazione del regolamento contrattuale nel criterio di ripartizione delle spese condominiali?
No.
Il Codice Civile prevede delle norme (alcune derogabili altre no) che disciplinano anche i criteri di ripartizione qualora i titoli di proprietà o regolamenti contrattuali non dispongono.

Quindi eventuali criteri contenuti in Regolamenti "sottoscritti/accettati" rimangono validi salvo precisa nullità introdotta da nuova norma.

2) l'assemblea secondo le norme vigenti, ha facoltà di decidere eventualmente la redazione di una nuova tabella scale/ascensore esclusivamente per le spese straordinarie (mantenendo invece valida la lettera del contrattuale per la ripartizione delle spese ordinarie)?
Si.
Con la Legge di riforma del 2012 e successive variazioni/integrazioni l' assemblea può modificare i criteri di riparto spesa ...purchè si ottenga l'unanimità per l'approvazione (1000/1000)


con la giusta magioranza, potete decidere di adottare i criteri di ripartizione che più credete essere validi
La modifica dei criteri di riparto spesa in deroga ai criteri del Codice Civile ammette una sola maggioranza...vedi sopra.
 

Per rispondere Entra o Registrati è Gratis…

Perchè dovresti Registrarti?

  • Partecipare e Creare Discussioni
  • Trovare Consigli e Suggerimenti
  • Condividere i tuoi Interessi
  • Informarti sulle Novità

Ultimi Messaggi sui Profili

ulisse ha scritto sul profilo di Il Custode.
Replico esattamente messaggio di cui sotto di AMMLO. Ho provato a richiedere la cancellazione dal forum con relativa unica discussione, ma sembra che la pagina del relativo modulo non funzioni. È possibile cancellare tutti i propri dati in altro modo? Attendendo risposta. Informo che in caso di mancata risposta incontrerò segnalazione al Garante della privacy per gli opportuni provvedimenti.
Buonasera sono la Dott.ssa Angela Rita Di Candia di Manfredonia, due anni fà ho frequentato il corso abilitante per diventare amministratore di condominio, sono iscritta all'associazione ANACI e sono alla ricerca di condòmini da amministrare su Manfredonia.
Ho un'esperienza lavorativa di tre anni. Spero di avere presto riscontro.
Buona serata
Alto