Antonio Berardinelli
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- Condòmino proprietario
Buongiorno, nel mio stabile il regolamento contrattuale risale a metà 1800. In esso, come criterio di ripartizione delle spese si fa riferimento ai carati per le spese ordinarie e ad un articolo del codice civile abrogato nel dopoguerra (n.562) per le "riparazioni e le costruzioni delle cose comuni" (spese straordinarie). Domando: 1) questa citazione di un articolo abrogato invalida l'applicazione del regolamento contrattuale nel criterio di ripartizione delle spese condominiali? 2) l'assemblea secondo le norme vigenti, ha facoltà di decidere eventualmente la redazione di una nuova tabella scale/ascensore esclusivamente per le spese straordinarie (mantenendo invece valida la lettera del contrattuale per la ripartizione delle spese ordinarie)? oppure una volta approvata questa tabella per le spese straordinarie questo principio deve essere obbligatoriamente valido anche per quelle straordinarie?