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Antonio Berardinelli

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Condòmino proprietario
Buongiorno, nel mio stabile il regolamento contrattuale risale a metà 1800. In esso, come criterio di ripartizione delle spese si fa riferimento ai carati per le spese ordinarie e ad un articolo del codice civile abrogato nel dopoguerra (n.562) per le "riparazioni e le costruzioni delle cose comuni" (spese straordinarie). Domando: 1) questa citazione di un articolo abrogato invalida l'applicazione del regolamento contrattuale nel criterio di ripartizione delle spese condominiali? 2) l'assemblea secondo le norme vigenti, ha facoltà di decidere eventualmente la redazione di una nuova tabella scale/ascensore esclusivamente per le spese straordinarie (mantenendo invece valida la lettera del contrattuale per la ripartizione delle spese ordinarie)? oppure una volta approvata questa tabella per le spese straordinarie questo principio deve essere obbligatoriamente valido anche per quelle straordinarie?
 

ugo chiacchia

Membro Junior
Altro Professionista
In assemblea con la giusta magioranza, potete decidere di adottare i criteri di ripartizione che più credete essere validi, pertanto nuove tabelle millesimali da redigere da un tecnico ecc. l'assemblea nel proprio condominio può decide tutto quello che gli passa per la testa, ovviamemte deve essere lecito e non danneggiare nessun condòmino altri
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
1) questa citazione di un articolo abrogato invalida l'applicazione del regolamento contrattuale nel criterio di ripartizione delle spese condominiali?
No.
Il Codice Civile prevede delle norme (alcune derogabili altre no) che disciplinano anche i criteri di ripartizione qualora i titoli di proprietà o regolamenti contrattuali non dispongono.

Quindi eventuali criteri contenuti in Regolamenti "sottoscritti/accettati" rimangono validi salvo precisa nullità introdotta da nuova norma.

2) l'assemblea secondo le norme vigenti, ha facoltà di decidere eventualmente la redazione di una nuova tabella scale/ascensore esclusivamente per le spese straordinarie (mantenendo invece valida la lettera del contrattuale per la ripartizione delle spese ordinarie)?
Si.
Con la Legge di riforma del 2012 e successive variazioni/integrazioni l' assemblea può modificare i criteri di riparto spesa ...purchè si ottenga l'unanimità per l'approvazione (1000/1000)


con la giusta magioranza, potete decidere di adottare i criteri di ripartizione che più credete essere validi
La modifica dei criteri di riparto spesa in deroga ai criteri del Codice Civile ammette una sola maggioranza...vedi sopra.
 

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