Susy
Membro Junior
- Amministratore di Condominio
L'installazione di una canna fumaria sulla facciata di un condominio è consentita anche senza l'assenso degli altri condòmini, a condizione che non siano pregiudicati l’armonia e il decoro della facciata.
Di conseguenza, è illegittimo il diniego del Comune motivato solo sulla base del mancato assenso degli altri condòmini.
Infatti:
Di conseguenza, è illegittimo il diniego del Comune motivato solo sulla base del mancato assenso degli altri condòmini.
Infatti:
ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
costante giurisprudenza – Cass. civ. sez. II 11 maggio 2011 n°10350, T. Roma sez. XII 28 luglio 2002, T. Milano 26 marzo 1992 e T. Trento 16 maggio 2013 n°432 - non nega a priori la possibilità di effettuare l’opera senza l’assenso di costoro; richiede però, perché se ne possa prescindere, che in concreto non siano pregiudicati l’armonia e il decoro della facciata in questione.
costante giurisprudenza – Cass. civ. sez. II 11 maggio 2011 n°10350, T. Roma sez. XII 28 luglio 2002, T. Milano 26 marzo 1992 e T. Trento 16 maggio 2013 n°432 - non nega a priori la possibilità di effettuare l’opera senza l’assenso di costoro; richiede però, perché se ne possa prescindere, che in concreto non siano pregiudicati l’armonia e il decoro della facciata in questione.