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Emerson

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Condòmino proprietario
Buongiorno

Noi abbiamo un caso strano. Noi siamo in un condominio di tre scale ed un 10 anni fa nella nostra scala hanno sostituito l'ascensore ed i condòmini delle altre due in assemblea hanno deciso di partecipare alle spese per una certa quota con la promessa che in futuro fosse ricambiato loro il favore (all'epoca non eravamo proprietari). Ad oggi loro voglio sostituire i loro ascensori e ci chiedono di partecipare alle spese in virtù di quell'accordo preso 10 anni fa. Le mie domande sono:

1 L'impegno preso dal vecchio proprietario segue l'immobile e quindi sono obbligato a rispettare l'impegno oppure il suo vecchio proprietario e quindi io sarei esonerato dal rispettare tale impegno?

2-Ci sono normative che possono chiarire tale situazione?

3-Che valore legale ha un accordo di questo tipo preso in assemblea?

4 Nel caso dovessi partecipare alle spese, in che misura? Secondo la percentuale per la quale hanno partecipato loro ai tempi?

Grazie e cordiali saluti
 

Dimaraz

Moderatore
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Altro Professionista
hanno deciso di partecipare alle spese per una certa quota
Che significa "una certa quota"?
Nulla impedisce che il Condominio decida di ripartire fra tutti i proprietari una spesa anche quando si evidenzia una situazione richiamata nel comma 3 dell'art. 1123 del C.C...ma perché tale delibera (in deroga alla norma) sia valida ed inoppugnabile serve che venga votata all'unanimità altrimenti è annullabile entro 30gg.
Ma nel caso proposto si va persino oltre...validando l'applicabilità futura.
Ciò apre il fianco a questioni di "nullità" (senza scadenza).

Avessero voluto fare le cose "per bene" il criterio andava fissato in regolamento di condominio di tipo "contrattuale" registrato e richiamato negli atti (Rogiti).

Nello specifico del tuo quesito:
io sarei esonerato dal rispettare tale impegno?
devi verificare se abbiano inseriti tale criterio nel Regolamento e/o se nel tuo Rogito venisse richiamato/precisato.

A prescindere dalle "ragioni" ...devi valutare anche gli aspetti secondari: rifiutare la tua partecipazione alla spesa (o peggio che il rifiuto si estenda anche ad altri) provocherà una "rottura" dei rapporti civili, con possibili strascichi giudiziari.
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Dubito esista sentenza (o quanto meno sia di facile reperibilità) su una questione così particolare/anomala.

Di fatto non è un criterio inserito in un regolamento di condominio e nemmeno è una delibera presa in epoca recente.
Tu non hai firmato nulla in cui accetti tale deroga ai criteri di Legge.

Dal "coltellino svizzero" ...l'art. 63 delle Disposizioni Attuative del Codice Civile (comma 3) dispone che:


Art. 63 disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie


Chi subentra nei diritti di un condòmino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Con la precisazione che è riferibile unicamente alle spese ordinarie di gestione. La sostituzione di un ascensore e spesa straordinaria.

E l'art. 1132 comma 3


Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
Come sentenze potresti citare solo massime su questioni assimilabili:
sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro (Cass. SSUU n. 9839/2021)

Ancor più rilievo avrebbe la sentenza di
Cassazione Sez. 2 del 31/07/2014, n. 17493 di cui trovi facilmente copia in rete (ma ti consiglio lettura dell'integrale).
 

Emerson

Nuovo Iscritto
Condòmino proprietario
Grazie per la sua risposta ed interessamento. Girando su vari siti ho capito che ci sono delibere annullabili che devono essere impugnate nei 30gg e delibere nulle che sono quelle che sono viziate da forti illeciti e che possono essere impugnate in qualunque momento anche a distanza di anni. Detto ciò, nel mio caso siamo di fronte ad una delibera nulla in quanto è fortemente illecita poiché va contro all'art cc 11.35 e art 11.23 cc comma 3. Credo che chiederò un appuntamento all'amministratore prima dell'assemblea condominiale per metterlo di fronte al fatto di un illecito commesso e che io non ho intenzione di aderire a questo illecito. Poi se vorrà far aderire alle spese alcuni condòmini su base volontaria è un altro discorso ma io non intendo proprio aderirci e se vorrà fare una forzatura nel farmi aderire agirò con l'impugnazione ed in tutte le sedi competenti. Grazie gentilissimo
 

bastimento

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
i condòmini delle altre due in assemblea hanno deciso di partecipare alle spese per una certa quota con la promessa che in futuro fosse ricambiato loro il favore
La vera anomalia la trovo soprattutto nella frase: "una certa quota".

A mio modesto parere, un condominio può deliberare/accordarsi di non applicare il concetto espresso dall'art. 1123
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

Ma in questo caso applica a tutti i relativi m/m di proprietà generale: con il criterio "oggi a me, domani a te"; e quanto meno lo verbalizza.

Io cercherei di rintracciare questo verbale: non essendo trascritto, legalmente non saresti "forse" impegnato: ma certo genererebbe una discontinuità piuttosto spiacevole ... per gli altri condòmini di vecchia data, con esiti imprevedibili.
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Girando su vari siti ho capito che ci sono delibere annullabili che devono essere impugnate nei 30gg e delibere nulle che sono quelle che sono viziate da forti illeciti e che possono essere impugnate in qualunque momento anche a distanza di anni
Tu non puoi impugnare la "vecchia" delibera perché di fatto non ti può essere applicata stante la mancanza della tua firma.
 

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