Salve a tutti,
sarei grato se mi fosse chiarito un dubbio in merito alla responsabilità solidale dei condòmini per il pagamento all'impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione del prospetto condominiale.
Premetto che con regolare delibera assembleare è stato costituito a suo tempo un fondo per la raccolta delle somme necessarie alla ristrutturazione del prospetto , nel quale sono confluiti i versamenti da parte di tutti i condòmini tranne due che ad un certo punto non hanno più corrisposto quanto da loro dovuto.
Essendo già stata individuata l'impresa a cui affidare i lavori, l'amministratore ha predisposto una bozza di contratto nella quale una clausola prevede l' obbligo da parte dell'impresa di richiedere esclusivamente ai condòmini morosi le somme eventualmente non versate a soddisfazione del credito emergente , non avendo nulla a pretendere nei confronti di coloro che interamente hanno pagato quanto previsto nelle ripartizioni.
Detto questo, chiedo gentilmente se tale clausola, anche firmata due volte sul contratto, risulti valida alla luce di quanto previsto dall'art. 63 comma 2 D.A. C.C., così come modificato dalla Legge 220/2012, ovvero se l'impresa pur avendola sottoscritta, potrà, per quanto disposto dalla norma, una volta tentata l'escussione nei confronti dei morosi indicati dall'amministratore, rivalersi in virtù del principio di solidarietà, anche nei confronti dei condòmini cosiddetti virtuosi. In altre parole chiedo se in generale il secondo comma dell'art. 63 D.A. C.C. è inderogabile o derogabile e se dunque l'accordo fra le parti è meritevole di maggior tutela rispetto a tale norma.
Grazie mille.
sarei grato se mi fosse chiarito un dubbio in merito alla responsabilità solidale dei condòmini per il pagamento all'impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione del prospetto condominiale.
Premetto che con regolare delibera assembleare è stato costituito a suo tempo un fondo per la raccolta delle somme necessarie alla ristrutturazione del prospetto , nel quale sono confluiti i versamenti da parte di tutti i condòmini tranne due che ad un certo punto non hanno più corrisposto quanto da loro dovuto.
Essendo già stata individuata l'impresa a cui affidare i lavori, l'amministratore ha predisposto una bozza di contratto nella quale una clausola prevede l' obbligo da parte dell'impresa di richiedere esclusivamente ai condòmini morosi le somme eventualmente non versate a soddisfazione del credito emergente , non avendo nulla a pretendere nei confronti di coloro che interamente hanno pagato quanto previsto nelle ripartizioni.
Detto questo, chiedo gentilmente se tale clausola, anche firmata due volte sul contratto, risulti valida alla luce di quanto previsto dall'art. 63 comma 2 D.A. C.C., così come modificato dalla Legge 220/2012, ovvero se l'impresa pur avendola sottoscritta, potrà, per quanto disposto dalla norma, una volta tentata l'escussione nei confronti dei morosi indicati dall'amministratore, rivalersi in virtù del principio di solidarietà, anche nei confronti dei condòmini cosiddetti virtuosi. In altre parole chiedo se in generale il secondo comma dell'art. 63 D.A. C.C. è inderogabile o derogabile e se dunque l'accordo fra le parti è meritevole di maggior tutela rispetto a tale norma.
Grazie mille.