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Gaetano

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Condòmino proprietario
Salve a tutti,

sarei grato se mi fosse chiarito un dubbio in merito alla responsabilità solidale dei condòmini per il pagamento all'impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione del prospetto condominiale.
Premetto che con regolare delibera assembleare è stato costituito a suo tempo un fondo per la raccolta delle somme necessarie alla ristrutturazione del prospetto , nel quale sono confluiti i versamenti da parte di tutti i condòmini tranne due che ad un certo punto non hanno più corrisposto quanto da loro dovuto.
Essendo già stata individuata l'impresa a cui affidare i lavori, l'amministratore ha predisposto una bozza di contratto nella quale una clausola prevede l' obbligo da parte dell'impresa di richiedere esclusivamente ai condòmini morosi le somme eventualmente non versate a soddisfazione del credito emergente , non avendo nulla a pretendere nei confronti di coloro che interamente hanno pagato quanto previsto nelle ripartizioni.
Detto questo, chiedo gentilmente se tale clausola, anche firmata due volte sul contratto, risulti valida alla luce di quanto previsto dall'art. 63 comma 2 D.A. C.C., così come modificato dalla Legge 220/2012, ovvero se l'impresa pur avendola sottoscritta, potrà, per quanto disposto dalla norma, una volta tentata l'escussione nei confronti dei morosi indicati dall'amministratore, rivalersi in virtù del principio di solidarietà, anche nei confronti dei condòmini cosiddetti virtuosi. In altre parole chiedo se in generale il secondo comma dell'art. 63 D.A. C.C. è inderogabile o derogabile e se dunque l'accordo fra le parti è meritevole di maggior tutela rispetto a tale norma.
Grazie mille.
 

Dimaraz

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Se continui e leggi l'Art. 71 sempre del disposizioni di attuazione del codice civile scoprirai che si specifica anche il 63 fra gli inderogabili...ma li si parla solo al riguardo dei Regolamenti di Condominio che seppur Contrattuali non possono prevedere norme in deroga. Quindi questioni interne al Condominio.
La tua domanda riguarda una questione esterna perché vorreste esimervi dalla solidarietà nel "Condominio" in forza di una clausola "vessatoria" cui dite di aver "regolarizzato" facendo apporre doppia firma.

Il "peccato originale" è comunque vostro perché la Legge prevede che i fondi per opere straordinarie siano "integralmente" costituiti prima di commissionare i lavori o per "stralci" da liquidare con "stati di avanzamento".
Quindi certamente l'impresa dovrà "aggredire" i morosi fino al pignoramento di beni mobili ed immobili...ma qualora ciò non bastasse è indubbio che potranno tornare alla carica con il Condominio (unico e vero committente del lavoro)
 

Gaetano

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Condòmino proprietario
Se continui e leggi l'Art. 71 sempre del disposizioni di attuazione del codice civile scoprirai che si specifica anche il 63 fra gli inderogabili...ma li si parla solo al riguardo dei Regolamenti di Condominio che seppur Contrattuali non possono prevedere norme in deroga. Quindi questioni interne al Condominio.
La tua domanda riguarda una questione esterna perché vorreste esimervi dalla solidarietà nel "Condominio" in forza di una clausola "vessatoria" cui dite di aver "regolarizzato" facendo apporre doppia firma.

Il "peccato originale" è comunque vostro perché la Legge prevede che i fondi per opere straordinarie siano "integralmente" costituiti prima di commissionare i lavori o per "stralci" da liquidare con "stati di avanzamento".
Quindi certamente l'impresa dovrà "aggredire" i morosi fino al pignoramento di beni mobili ed immobili...ma qualora ciò non bastasse è indubbio che potranno tornare alla carica con il Condominio (unico e vero committente del lavoro)
Grazie mille Dimaraz per la tua puntuale precisazione ;)
 

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