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Otrebla

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Buonasera a tutti
ho fatto causa al venditore del mio immobile nuovo per una serie di vizi e difetti tutti su parti comuni ma nessuno degli altri condòmini ha voluto sostenere la causa insieme a me. Ora il giudice ha condannato il venditore al risarcimento di una somma che naturalmente è destinata a me e gli altri condòmini vogliono che io la divida con loro essendo un risarcimento sulle parti comuni. Tengo a precisare che loro non hanno partecipato in alcun modo al sostenimento delle spese di avvocati, periti, etc. Come mi devo comportare?
Grazie
 

Dimaraz

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A nome di chi è stata intrapresa la lite giudiziaria?
Tu come singolo o l'intero Condominio?
Cosa riporta la sentenza come beneficiario del rimborso?
Servirebbe lettura integrale...se riesci allega curando di cancellare nomi e indirizzi.
 
Ultima modifica:

Dimaraz

Moderatore
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Altro Professionista
Stante i fatti posso presumere che quanto sentenziato dal Giudice rappresenta la quota parte del danno patito...ovvero quello che ti comoete come comproprietario del bene comune e non come danno complessivo da ripartirsi con gli altri.

La cosa sarebbe stata diversa se l'azione fosse stata intrapresa su iniziativa del Condominio con alcuni che avessero palesato "dissenso" rispetto alla lite.

Quindi, isecondo quanto ricavabile dalla sentenza 1597 del Tribunale di Rimini del 21/12/2015, i tuoi "vicini" nulla possono pretendere su quanto ti hanno riconosciuto.

Che si coalizzino per sfruttare il tuo "precedente" per ottenere ristoro delle loro quote promuovendo nuova azione contro chi ha venduto/costruito.
 

Dimaraz

Moderatore
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Altro Professionista
Grazie Dimaraz ma il Giudice ha rimborsato l'intera quota a me

Forse non ci siamo capiti.
Quando un singolo proprietario di un "bene comune condominiale" promuove azione contro chi ha costruito/venduto è legittimato ad agire solo per la quota che gli appartiene.
Questo significa che il danno che viene liquidato è solo nella stessa misura rispetto al danno complessivo per il quale solo una contestazione a nome del Condominio trova ristoro.
Esempio: se tu hai quota millesimale del 20% (200 millesimi) e il "danno" rispetto al'intero bene è di Euro 100mila il Giudice impone alla controparte il pagamento di Euro 20mila (più eventuali spese legali richieste).
In tal caso gli altri dovranno fare causa per la parte rimanente.

Sarebbe "strano" che un Giudice imponesse la liquidazione dell'intero danno senza che tutto il Condominio (per essere precisi quantomeno la maggioranza) ne facia richiesta.
Tu non hai titolo per chieere il danno a nome dell'intero Condominio...e di conseguenza gli altri non possono chiederti quota di quanto hai ricevuto.

Ovviamente non posso escludere che un Giudice "maldestro" abbia disposto, magari sulla base di una perizia poco chiara, una liquidazione diversa...ma allora serve lettura precisa di tutti gli atti che hanno portato a tale sentenza.

Eventuali dubbi sono risolvibili meglio da parte del tuo avvocato...in fin dei conti lo hai pagato per questo.
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Ribadisco che è difficile dare parere senza leggere tutte le carte...ma se il Giudice ha disposto una liquidazione di tutto il "danno" e non solo della tua quota parte ...allora una eventuale azione di rivendicazione avrebbe (il condizionale è sempre d'obbligo stante la "fallibilità" di certi Giudici) esito favorevole per gli altri "comunisti".

Tu dovrai liquidare quota proporzionale a tutti gli altri ...ovviamente detratte tutte le spese che hai sostenuto.
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Diventa un "busillis" su cui si potrebbe disquisire su molte ipotesi appunto perché manca lettura totale.

In teoria oltre alla liquidazione del danno (per i difetti) pa controparte doveva saldare anche tutte le spese processuali e legali (tuo avvocato, perizie etc.).

Se così non è stato...e quanto avuto coprisse solo le spese sostenute...allora nulla devi ripartire.

"A credito" (nel senso che gli altri debbano pagare te) non esiste.
 

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