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DFMcondomini

Membro Ordinario
Amministratore di Condominio
Un condòmino di un condominio di 13 inquilini ha fatto richiesta di inserire nel regolamento condominiale il limite di 1/5 dei millesimi riguardante le deleghe in assemblea. Si può fare?
 

Toni

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Ma scusate, se la legge 220/2012 prevede già che il numero di deleghe che ciascun condòmino (delegato) può portare non deve superare 1/5 (20%) del numero delle teste/(partecipanti al condominio), non si vede il motivo di inserire la "norma vigente" nel regolamento condominiale (assembleare). Tutt'al più è sufficiente ribadirla, in corso di assemblea, indicandolo nel verbale. Verbale da far firmare - alla fine della seduta - da quanti più condòmini possibile. Se esiste una norma di legge, questa deve sempre essere osservata/rispettata.
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista

Toni

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Le Legge prevede quanto hai scritto...ma solo quando i condòmini sono composti da più di 20 proprietari.

@DFMcondomini chiede per un caso dove i proprietari sono 13.

Art. 67 disposizioni di attuazione del codice civile

Art. 67 disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Certo; ma poiché io abito in condominio con 23 partecipanti, mi era venuto spontaneo (di primo acchito) fare l'intervento di precisazione. In ogni caso, per situazioni <diverse> l'art. 67 ….(che parla di proprietà indivisa piuttosto che di condominio e si rifà a quanto sancito dall'art. 1106) indica che ogni (com)proprietario può delegare una sola persona. Ma, secondo talune interpretazioni anche autorevoli, può/potrebbe bastare la sola verbalizzazione del (diverso) numero di delegati che ciascun (com)proprietario è autorizzato - in quel complesso - a designare.
Ad ogni buon conto, se il condominio è composto di soli 13 partecipanti (quindi meno di 20) bisognerebbe attenersi, per l'appunto, al disposto dell'art. 67....ecc. ecc.
Il che, in tale contesto, potrebbe bastare (personalmente non comprendo più di tanto l'esigenza di poterne delegare più di uno).
Infine, nel caso di più di 60 partecipanti, si è chiaramente nella casistica del supercondominio. Con regole completamente diverse in materia di delega. :ciao::ciao:
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
'art. 67 ….(che parla di proprietà indivisa piuttosto che di condominio e si rifà a quanto sancito dall'art. 1106) indica che ogni (com)proprietario può delegare una sola persona. Ma, secondo talune interpretazioni anche autorevoli, può/potrebbe bastare la sola verbalizzazione del (diverso) numero di delegati che ciascun (com)proprietario è autorizzato - in quel complesso - a designare.
Ad ogni buon conto, se il condominio è composto di soli 13 partecipanti (quindi meno di 20) bisognerebbe attenersi, per l'appunto, al disposto dell'art. 67....ecc. ecc.

Mi sa che hai un po' di confusione in testa.
 

Toni

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Mi sa che hai un po' di confusione in testa.
Confusione in testa? per aver riportato il disposto dell'articolo da te citato e pubblicato? Avevo subito chiarito che la prima replica al post l'avevo data perché <pensavo (momentanea distrazione)> si trattasse di condominio con più di 20 partecipanti (ovvero come in quello in cui abito). Poi ho precisato che, in base al disposto dell'articolo 67 Disp.Att. (che ho riletto attentamente) allorché i partecipanti sono meno di 20 (e nel caso di specie hai precisato 13), le cose stanno diversamente (e quindi, che non ci si può attenere alle limitazioni di 1/5 che prevede la normativa vigente; ma bensì rifarsi all'art. 1106). E infine, che quando si parla di più di 60 partecipanti si entra nel "contesto" del Supercondominio. Con altri parametri diversi da quelli degli altri due contesti di cui si discute.
Ultima nota: chi ha iniziato l'argomento ha (forse inavvertitamente) parlato di "13 inquilini". Ma questo era solamente per rimarcare l'involontaria citazione del termine.

Senza vena polemica, non capisco perciò come mai tu, che hai pubblicato le "disposizioni (art. 67)", ti permetta di dire che io ho confusione in testa. Non è per caso che non riesci ad interpretare un intervento scritto, mi pare, in più che corretto italiano?

Ho aderito a questo Forum per con l'intento di contribuire (nel limite delle mie conoscenze) a fugare le perplessità che "la legge condominiale" procura fra quanti non sono molto addentro alle questioni. Non per certo per ottenere "giudizi" e pareri che si rivelino poco rispettosi; quando non addirittura strampalati.:ciao::ciao::confuso:
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Ho aderito a questo Forum per con l'intento di contribuire
Ed ogni tuo contributo è bene accetto ... giusto o sbagliato che sia.
È solo dal confronto che ci si migliora.
Vorrei capire in quale passo abbia mancato di rispetto alla tua persona.

L'italiano, come qualsiasi lingua, a volte si presta alle interpretazioni e non so su quale testo tu possa aver ricavato la parte che ti avevo evidenziato:

l'art. 67 ….(che parla di proprietà indivisa piuttosto che di condominio

quando dal linkato Brocardi :
Dispositivo dell'art. 67 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Ogni condòmino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale.

Quindi il tuo "piuttosto" è quantomeno fuori luogo ed il rimando all'Art. 1106 incomprensibile oltre che fuori tema.
Ora dal telefono mi è complicato... completo domani.

Buona serata.
 
Ultima modifica:

Toni

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Ed ogni tuo contributo è bene accetto ... giusto o sbagliato che sia.
È solo dal confronto che ci si migliora.
Vorrei capire in quale passo abbia mancato di rispetto alla tua persona.

L'italiano, come qualsiasi lingua, a volte si presta alle interpretazioni e non so su quale testo tu possa aver ricavato la parte che ti avevo evidenziato:



quando dal linkato Brocardi :
Dispositivo dell'art. 67 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Ogni condòmino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale.

Quindi il tuo "piuttosto" è quantomeno fuori luogo ed il rimando all'Art. 1106 incomprensibile oltre che fuori tema.
Ora dal telefono mi è complicato... completo domani.

Buona serata.
A questo punto, penso sia meglio troncare qui questa discussione; che, se protratta ulteriormente, rischia di assumere risvolti tutt'altro che gradevoli per il buon nome del forum. Anche perché, dopo aver preso atto di come era stato "redarguito" il povero "Ventre" a seguito di un suo intervento (su altro argomento), si conferma il fatto che - talvolta - alcuni moderatori tendono, chissà perché, a replicare con toni un po' sopra alle righe. Considero quindi chiusa questa poco comprensibile 'diatriba' lessicale.
Buon week-end. :confuso:
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Sempre con il fine di spiegare le cose riprendo (correggendo ed integrando) la tua esposizione che denotava "confusione"


In ogni caso, per situazioni <diverse> l'art. 67 ….(che parla di proprietà indivisa piuttosto che di condominio e si rifà a quanto sancito dall'art. 1106) indica che ogni (com)proprietario può delegare una sola persona
.

L'art. 67 riguarda tutte le situazioni e non solo quelle "diverse".
Che ogni proprietario possa delegare una sola persona è fin troppo ovvio ...ma tu hai/fai certamente confusione su un punto fondamentale
Ad ogni buon conto, se il condominio è composto di soli 13 partecipanti (quindi meno di 20) bisognerebbe attenersi, per l'appunto, al disposto dell'art. 67....ecc. ecc.
Il che, in tale contesto, potrebbe bastare (personalmente non comprendo più di tanto l'esigenza di poterne delegare più di uno)

non si da delega a più di una persona ma uno può ricevere deleghe da più persone (con dei limiti solo oltre un certo numero di partecipanti).

Ancora:
E infine, che quando si parla di più di 60 partecipanti si entra nel "contesto" del Supercondominio.

Da dove hai ricavato tale massima?
Un "Supercondominio" non si "realizza" dal numero di proprietari e in ogni caso non vi è alcuna differenza nel criterio con cui si delega...quel che vale per un Condominio di 60 proprietari vale anche per un supercondominio.
Unica particolarità fissata con la riforma è che nel Supercondominio i (sotto)condòmini con più di 60 partecipanti debbono nominare un rappresentante...ma ciò vale solo per la gestione ordinaria.


A questo punto, penso sia meglio troncare qui questa discussione; che, se protratta ulteriormente, rischia di assumere risvolti tutt'altro che gradevoli per il buon nome del forum. Anche perché, dopo aver preso atto di come era stato "redarguito" il povero "Ventre" a seguito di un suo intervento (su altro argomento), si conferma il fatto che - talvolta - alcuni moderatori tendono, chissà perché, a replicare con toni un po' sopra alle righe. Considero quindi chiusa questa poco comprensibile 'diatriba' lessicale.
Buon week-end. :confuso:

Il "buon nome del forum" si determina dal fatto che qualcuno si prende cura dello stesso e corregge nei modi e nella sostanza gli interventi.


 

Franci63

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Dopo questa enbesima esibizione di saccenza da parte di un cotanto illuminato, sagace, modesto e diplomatico moderatore, penso che la cosa migliore sia quella di abbandonare il sito. Auguri. Toni :ciao:
Diplomatico no, ma meglio andare al sodo che farla lunga con giri di parole.
Avevi espresso una serie di inesarrezze, era doveroso correggerti per non creare false convinzioni in chi legge.
Secondo me.
 

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