aggiungo per ampliare la discussione.
Principio generale: Il sottotetto non è più "pertinenza" dell'appartamento dell'ultimo piano. La riforma del condominio (legge 220/2012), in vigore dallo scorso 18 giugno, ha infatti modificato
l'articolo 1117 del Codice civile, includendo tra i beni comuni anche
«i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune».
Nello specifico riporto un articolo sulla questione del maggio 2014 (per cui post-riforma) assai esaustivo
Secondo la definizione formulata da dottrina e giurisprudenza, il sottotetto si identifica con quell'
ambiente posto tra il soffitto dell'ultimo piano e il tetto dell'edificio, essenzialmente destinato a proteggere le stanze di tale piano, dal caldo, dal freddo e dall'umidità, formando una camera d'aria, limitata in alto dalla struttura del tetto e in basso dal solaio o dalle volte che coprono gli ambienti del piano medesimo.
Una delle rilevanti novità apportate dalla legge n. 220/2012 è stato
l'espresso inserimento del sottotetto tra i beni di proprietà comune di cui al punto 2 dell'art. 1117 c.c., con la conseguente applicazione, pertanto, delle regole fissate dal codice per le parti comuni dell'edificio e i criteri di ripartizione delle spese
ex art. 1123 c.c., a condizione che lo stesso
sia destinato, per le caratteristiche strutturali e funzionali all'uso di tutti i condòmini.
La modifica apportata dalla riforma risolve, pertanto, i dubbi interpretativi circa la natura di
res communis del bene.
Va, tuttavia, segnalato che,
nel variegato quadro giurisprudenziale formatosi nel tempo, sulla possibilità o meno di ascrivere anche al sottotetto la presunzione legale di comunione
ex art. 1117 c.c.,
è sempre emersa una costante.
Nelle ipotesi in cui il
sottotetto, quale locale non abitabile, né calpestabile, fosse esclusivamente destinato a servire da protezione e isolamento per le unità immobiliari dell'ultimo piano esso veniva considerato di regola pertinenza delle stesse e dunque di proprietà esclusiva dei relativi proprietari (nota: come, ad esempio, nel tipico caso del sottotetto con pavimentazione formata da tavolati di legno, con altezza minima o maggiore ma comunque privo di prese d'aria e senza possibilità di accesso dalle parti comuni, ma solo dai sottostanti appartamenti).
Qualora, invece, il sottotetto abbia
dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, se esso risulti in concreto sia pure in via potenziale, oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, va annoverato tra le parti comuni, dovendosi in tal caso applicare la presunzione di comunione prevista dalla norma di cui
all'art. 1117 c.c., la quale opera ogni volta che nel silenzio del titolo il bene sia suscettibile, per le sue caratteristiche, di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi. (Cass.
N. 7764/1999 ;
n. 4266/1999).
In concreto,
la proprietà esclusiva del sottotetto è da escludere laddove il sottotetto possa essere parzialmente utilizzato come bene comune e comunque
in tutti i casi in cui i condòmini possono facilmente accedervi oppure ivi sono collocati impianti condominiali, come nel caso del
sottotetto assolvente alle funzioni di accesso al tetto e di passaggio dei cavi delle antenne e degli sfiati delle cucine, adibito tra l'altro a ripostiglio, stenditoio, spazio per serbatoi d'acqua da parte di tutti i condòmini, per il quale la giurisprudenza ha deciso che l'occupazione da parte di un condòmino di una porzione dello stesso, separandolo dalla restante parte con un tramezzo aprendovi un lucernario ed erigendovi un comignolo, era abusiva, dichiarando pertanto l'illegittimità della realizzazione delle opere e la condanna al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni (
Cass. n. 23448/2012).
È evidente, pertanto, che nell'includere i sottotetti tra i beni comuni "facoltativi", il legislatore si sia limitato a recepire le tesi costanti emerse dagli indirizzi giurisprudenziali.
Fonte: Condominio: I sottotetti
Per cui, come correttamente anticipato da @Lucianone anche dopo la riforma, per stabilire la natura condominiale o meno del sottotetto occorre ancora in primo luogo fare riferimento ai titoli (atti di acquisto, regolamento contrattuale) e, in difetto di questi ultimi, valutare in concreto o in via potenziale, se per le sue caratteristiche strutturali e funzionali lo stesso sia oggettivamente destinato ad un uso comune a vantaggio di tutti i condòmini.