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Marco Fidella

Nuovo Iscritto
Amministratore di Condominio
Francamente non mi succede perchè con l'home banking controllo sempre prima di emettere un assegno da un conto condominiale che amministro, però pensandoci potrebbe succede che al momento dell'incasso dell'assegno non vi siano i fondi a causa per esempio di un bonifico emesso negli stessi giorni e sfuggito al controllo di consistenza del conto.

In realtà non credo mi possa succedere perchè sono un maniaco in queste cose, comunque sono curioso.

In questo caso chi ne risponde? L'amministratore del condominio in proprio, o il condominio solidalmente?
E in che modo? Ci sono sanzioni? Si viene protestati?

Parliamo naturalmente di un caso di buona fede dove l'amministratore in questione emette un assegno dal conto corrente condominiale verso un fornitore del condominio.
 

Dimaraz

Moderatore
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Premesso che una banca seria quantomeno avvisa il proprio cliente di una situazione di "scoperto" prima di procedere con gli iter previsti (protesto etc)...la responsabilità è in prima battuta del "Condominio" quale vero intestatario del rapporto ... ma poichè è azione diretta dell' amministratore nell' ambito delle sue funzioni, questi ne diventa immediatamente "responsabile".

Con le modifiche fatte l' emissione di assegni a vuoto ora è "più leggera".
 

Marco Fidella

Nuovo Iscritto
Amministratore di Condominio
Grazie Dimaraz, quindi in sostanza le conseguenze (protesto ecc) viene fatta sulla nostra persona proprio in qualità di amministratori condominiali... Ho inteso bene?
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Si e No...ovvero, secondo le diverse interpretazioni e ricerca del "cavillo legale": dipende.

Se l' assegno è firmato (emesso) dall' amministratore senza alcuna indicazione del suo "mandatario" il protesto lo colpirà direttamente (occhio che secondo la riforma di Legge diviene automatica l'impossibilità dell' amministratore a svolgere il suo mandato=perdita dei requisiti e vale per tutti i condòmini che egli gestisce).

Viceversa se viene indicato magari apposto il timbro del Condominio...allora il protesto andrà elevato verso tale soggetto.

La materia è stata riformata troppo recentemente e mancano sentenze di Cassazione (le uniche che fanno indirizzo giurisprudenziale).
 

Marco Fidella

Nuovo Iscritto
Amministratore di Condominio
occhio che secondo la riforma di Legge diviene automatica l'impossibilità dell' amministratore a svolgere il suo mandato=perdita dei requisiti e vale per tutti i condòmini che egli gestisce
Perdonami ma non credo di aver capito questo passaggio. A cosa ti riferisci precisamente?
Viceversa se viene indicato magari apposto il timbro del Condominio...allora il protesto andrà elevato verso tale soggetto.
Ma a tuo parere non basta che l'assegno sia nel merito condominiale? Se viene emesso dal conto corrente condominiale e verso un fornitore del condominio per una prestazione condominiale...
Che ne pensi?
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Se una persona è "protestata" è incompatibile con la mansione di Amministratore di Condominio:

Articolo 71 Bis
[Requisiti per l'incarico di amministratore di condominio]

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

...

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condòmino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

...


Già scritto che è una ricerca del "cavillo legale"...ma in Tribunale, dopo la Legge, vale quanto stabilito da una corte di grado superiore (se sollevata la questione).
La semplice indicazione (firma) del nome priva del timbro o dei dati del Condominio non basta a separare la responsabilità del firmatario.
Cass. sent. n. 25371/2013
 

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