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@Ross e benvenuto su CondominioPro.it
Nel caso da te proposto, ovvero opere di allaccio alla rete fognaria, le spese sono da ripartirsi per la relativa quota millesimale di comproprietà di ciascun condòmino, per ciascun condominio.
Questo sia in caso di nuovo allacciamento come nel vostro caso, ma la stessa cosa vale (e varrà) anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria qualora necessiti.
Il riferimento normativo è semplice e si tratta
dell'art. 1123 c.c. primo comma.
La ripartizione avverrà fra tutti i condòmini per quote millesimali di comproprietà, per tutte le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione relative alle parti della rete di fognatura che sono di uso comune per tutti i condòmini.
Si dovrà invece far luogo a ripartizioni separate per le colonne di fognatura che servono solo alcune proprietà esclusive: le relative spese sono a carico dei soli condòmini che si servono di quella colonna e fra essi vanno ripartite in proporzione alle rispettive quote millesimali.
Inoltre, occorre poi tener presente che la rete di fognatura è di proprietà comune soltanto fino al punto di allacciamento o derivazione con le proprietà esclusive: pertanto tutte le spese relative a riparazioni riguardanti tali allacciamenti (ad esempio, braghe) sono a completo carico dei proprietari esclusivi a cui tali allacciamenti servono.
Dopo aver enunciato i principi generali in merito al parere richiesto, si vuole evidenziare come la Suprema Corte (Cass. 12/10/1979 n. 5331) abbia enunciato il seguente principio generale:
“le spese per la costruzione di nuovi canali di scarico e di nuova fognatura (e quindi ogni ipotesi di manutenzione della fognatura stessa) vanno ripartite fra i condòmini, non in proporzione all’uso che ciascuno di essi può farne, secondo la previsione di cui al comma 2 dell’art.1123 cod. civ., bensì in misura proporzionale ai valori di proprietà individuale espressi in millesimi, a norma del comma 1 dello stesso articolo”.
Sempre in tal senso si evidenzia un più recente pronunciamento della Corte di Cassazione (Cass. 18/12/1995 n. 5331) secondo il quale
“la spesa per la riparazione dei canali di scarico è a carico di tutti i condòmini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico e a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti, compresa la spesa di riparazione del tratto della tubazione orizzontale che si innesta in quella verticale”.