Integro quel che mi era difficile dal telefono.
Nelle tabelle trovi che il quorum per la seconda convocazione è indicato nella meisura di 1/3 dei partecipanti (condòmini) e del valore (millesimi).
Ma nell' Art. 1136 è ben precisata la questione delle maggioranze
con indicate alcune eccezzioni:
Dispositivo dell'art. 1136 Codice Civile
Fonti →
Codice Civile →
LIBRO TERZO - Della proprietà →
Titolo VII - Della comunione (artt. 1100-1139) →
Capo II - Del condominio negli edifici
(1) L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (2) [
1129].
Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.
L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio
(3).
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'
amministratore o
le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli
1117 quater,
1120, secondo comma,
1122 ter nonché
1135, terzo comma,
devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo .
Le deliberazioni di cui all'articolo
1120, primo comma, e all'articolo
1122 bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio .
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati .
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore [66, 67 disp att.].
Art. 1136 codice civile - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni - Brocardi.it
Spero che i "colori" aiutino.