Ennio A. Rossi
Membro Junior
- Commercialista
Frequentemente, i condòmini non soddisfatti dell'amministratore in scadenza o dimissionario non riescono a nominarne uno nuovo.
L'eccessiva frammentazione delle candidature determina la difficoltà oggettiva di raggiungere "il quorum" previsto dalla legge.
Molto spesso in assemblea vengono proposti diversi candidati.
Al momento dell'(unica) votazione un gruppo di condòmini vota per uno, un gruppo per l'altro, un terzo per un altro ancora e così via.
Morale, nessun candidato ottiene voti sufficienti (quorum) per la nomina: rimane in carica in regime di "prorogatio imperii" l'amministratore sfiduciato 0 dimissionario.
Cosa prevede la Legge? Quando un condominio è composto da più di 8 proprietari è obbligato ad avere un amministratore condominiale.
Se i comproprietari-condòmini non riescono per vari motivi a nominarlo, anche un solo condòmino o l'amministratore dimissionario possono ricorrere all'Autorità Giudiziaria perché provveda alla nomina di un "amministratore giudiziale".
L'Art. 1136 commi 4 e 2, dispone che la nomina deve essere approvata con voto favorevole della maggioranza dei votanti rappresentanti almeno 500 millesimi. Lo stesso "quorum" vale per la sostituzione dell' amministratore dimissionario o sfiduciato.
Non raggiungendo il "quorum" senza che nessuno ricorra all'Autorità Giudiziaria, rimane in carica "pro-tempore" il "vecchio" amministratore.
Si può ritentare con una nuova assemblea avente per oggetto: "nomina nuovo amministratore condominiale", ma permane il rischio di non raggiungere il "quorum" per gli stessi motivi.
Il ricorso all'autorità giudiziaria viene raramente proposto: difficilmente il condòmino sa redigere istanze e muoversi in Tribunale e neppure è disponibile ad impegnare un legale con la conseguenza:
Come se ne esce?
L'articolo 1129 c.c. indica solo l'obbiettivo (nomina amministratore) cui deve aspirare, in maniera democratica, ma lascia libere le modalità.
Nell'esempio che segue (la procedura potrebbe essere recepita nel regolamento condominiale) viene analizzata una metodologia proposta dallo scrivente, democratica e rappresentativa per raggiungere lo scopo senza traumi.
Un esempio renderà meglio l'idea.
Premessa: si ipotizza il caso del condòmino che vorrebbe venisse eletto un "Suo" candidato, ma che, in subordine, apprezza anche altre candidature. L'ipotesi parte dal principio che ad ogni votazione nessun candidato raggiunga i fatidici 500 millesimi ed che i condòmini presenti votino più di una volta, se necessario.
L'amministratore Z. si è dimostrato incapace e disonesto.
A fine anno, in sede assembleare, singoli condòmini garanti delle capacità professionali del loro candidato "sponsorizzato", propongono alla carica di nuovo amministratore condominiale il geom. A, il ragionier. B, il dottor C, l'architetto D
Si procede alle votazioni :
Alternativamente , volendo semplificare ulteriormente, senza scorrere tutta la trafila, si potrebbe passare subito al ballottaggio secco dei due candidati che alla prima votazione avessero ottenuto più voti.
L'eccessiva frammentazione delle candidature determina la difficoltà oggettiva di raggiungere "il quorum" previsto dalla legge.
Molto spesso in assemblea vengono proposti diversi candidati.
Al momento dell'(unica) votazione un gruppo di condòmini vota per uno, un gruppo per l'altro, un terzo per un altro ancora e così via.
Morale, nessun candidato ottiene voti sufficienti (quorum) per la nomina: rimane in carica in regime di "prorogatio imperii" l'amministratore sfiduciato 0 dimissionario.
Cosa prevede la Legge? Quando un condominio è composto da più di 8 proprietari è obbligato ad avere un amministratore condominiale.
Se i comproprietari-condòmini non riescono per vari motivi a nominarlo, anche un solo condòmino o l'amministratore dimissionario possono ricorrere all'Autorità Giudiziaria perché provveda alla nomina di un "amministratore giudiziale".
L'Art. 1136 commi 4 e 2, dispone che la nomina deve essere approvata con voto favorevole della maggioranza dei votanti rappresentanti almeno 500 millesimi. Lo stesso "quorum" vale per la sostituzione dell' amministratore dimissionario o sfiduciato.
Non raggiungendo il "quorum" senza che nessuno ricorra all'Autorità Giudiziaria, rimane in carica "pro-tempore" il "vecchio" amministratore.
Si può ritentare con una nuova assemblea avente per oggetto: "nomina nuovo amministratore condominiale", ma permane il rischio di non raggiungere il "quorum" per gli stessi motivi.
Il ricorso all'autorità giudiziaria viene raramente proposto: difficilmente il condòmino sa redigere istanze e muoversi in Tribunale e neppure è disponibile ad impegnare un legale con la conseguenza:
- di farsi carico della ricerca di un avvocato esperto
- di incontrarlo per illustrare gli antefatti
- di raccogliere la documentazione condominiale, raccomandate, regolamento di condominio, verbali assembleari, etc.
- di versare acconti al professionista di tasca propria
- di accollarsi il rischio che alcuni dissenzienti alla richiesta del rimborso della parcella facciano resistenza
- di scontrarsi con altri condòmini se l'amministratore Giudiziale risultasse a posteriori sgradito.
Come se ne esce?
L'articolo 1129 c.c. indica solo l'obbiettivo (nomina amministratore) cui deve aspirare, in maniera democratica, ma lascia libere le modalità.
Per tale motivo è legittimo ritenere che alla nomina tanto sospirata, si possa pervenire anche esperendo in sequenza più votazioni .
Nell'esempio che segue (la procedura potrebbe essere recepita nel regolamento condominiale) viene analizzata una metodologia proposta dallo scrivente, democratica e rappresentativa per raggiungere lo scopo senza traumi.
Un esempio renderà meglio l'idea.
Premessa: si ipotizza il caso del condòmino che vorrebbe venisse eletto un "Suo" candidato, ma che, in subordine, apprezza anche altre candidature. L'ipotesi parte dal principio che ad ogni votazione nessun candidato raggiunga i fatidici 500 millesimi ed che i condòmini presenti votino più di una volta, se necessario.
L'amministratore Z. si è dimostrato incapace e disonesto.
A fine anno, in sede assembleare, singoli condòmini garanti delle capacità professionali del loro candidato "sponsorizzato", propongono alla carica di nuovo amministratore condominiale il geom. A, il ragionier. B, il dottor C, l'architetto D
Si procede alle votazioni :
- prima votazione: nessun candidato raggiunge 500 millesimi: L' architetto D, viene escluso dalle successive votazioni visto che ha ottenuto i minori consensi.
- seconda votazione: anche in questo caso nessun candidato raggiunge 500 millesimi: Il dottor C viene escluso per lo stesso motivo di cui sopra;
- terza votazione (ballottaggio fra il geom. A e il rag. B): il geometra A ottiene più voti del rag. B, ma non raggiunge ancora il quorum minimo (se lo raggiungesse il problema sarebbe risolto).
- quarta votazione: unico candidato il geom. A): si vota ancora ed A, raggiungendo il quorum, viene eletto.
Alternativamente , volendo semplificare ulteriormente, senza scorrere tutta la trafila, si potrebbe passare subito al ballottaggio secco dei due candidati che alla prima votazione avessero ottenuto più voti.
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