giorgino
Membro Ordinario
- Amministratore di Condominio
Ogni fabbricato comprende delle parti cosiddette comuni e altre parti definite come di proprietà esclusiva.
La differenza è che le prime sono proprietà di tutti i condòmini secondo le rispettive quote di comproprietà dell'edificio, conservate e utilizzate da tutti, mentre le seconde sono di proprietà dei singoli condòmini e solo questi ultimi hanno diritto a utilizzarle e il dovere di mantenerle a proprie spese.
Ma chi definisce quali sono le parti comuni in un edificio?
Prima di tutto, qualora vi sia un regolamento di condominio contrattuale possiamo verificare quali parti comuni vi sono elencate e ovviamente potremo anche escludere dalla parti comuni tutte quelle indicate come di proprietà esclusiva di alcuni condòmini.
Secondariamente, la legge, soprattutto dopo la riforma del condominio, elenca pi precisamente quali sono da ritenersi come parte comune di un edificio e li suddivide in necessari, di pertinenza e accessori.
Le parti comuni necessarie sono quelle senza le quali l'edificio non potrebbe esistere come ad esempio il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale i portoni di ingresso, i vestiboli, gli ànditi, i portici, i cortili, i pilastri e le travi portanti.
Le parti comuni di pertinenza sono quei beni che servono a tutti i condòmini come la portineria o l'alloggio per il portiere, la lavanderia, i locali per l'impianto di riscaldamento centralizzato, ecc. Ma anche le aree destinate a parcheggio e i sottotetti qualora siano destinati all'uso comune per caratteristiche funzionali o strutturali.
I beni comuni accessori in ultimo sono perlopiù gli impianti, i manufatti e le installazioni di uso comune come gli ascensori i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione del gas, gli impianti di riscaldamento e di condizionamento, gli impianti radiotelevisivi e quelli per le trasmissioni digitali informatiche.
Infine, saranno eslcusi dalla parti comuni, tutti i beni o le parti che sono ricomprese nei singoli atti di acquisto delle singole unità. Se per esempio un cortile viene indicato un atto di uno degli appartamenti di certo non sarà condominiale, ma di uso esclusivo.
Idem per i lastrici solari, cantine e altre parti normalmente destinate alle unità immobiliari.
Qualora una parte non sia ricompresa sul regolamento contrattuale, nè sugli atti di acquisto delle singole unità, si presumerà di proprietà comune.
La differenza è che le prime sono proprietà di tutti i condòmini secondo le rispettive quote di comproprietà dell'edificio, conservate e utilizzate da tutti, mentre le seconde sono di proprietà dei singoli condòmini e solo questi ultimi hanno diritto a utilizzarle e il dovere di mantenerle a proprie spese.
Ma chi definisce quali sono le parti comuni in un edificio?
Prima di tutto, qualora vi sia un regolamento di condominio contrattuale possiamo verificare quali parti comuni vi sono elencate e ovviamente potremo anche escludere dalla parti comuni tutte quelle indicate come di proprietà esclusiva di alcuni condòmini.
Secondariamente, la legge, soprattutto dopo la riforma del condominio, elenca pi precisamente quali sono da ritenersi come parte comune di un edificio e li suddivide in necessari, di pertinenza e accessori.
Le parti comuni necessarie sono quelle senza le quali l'edificio non potrebbe esistere come ad esempio il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale i portoni di ingresso, i vestiboli, gli ànditi, i portici, i cortili, i pilastri e le travi portanti.
Le parti comuni di pertinenza sono quei beni che servono a tutti i condòmini come la portineria o l'alloggio per il portiere, la lavanderia, i locali per l'impianto di riscaldamento centralizzato, ecc. Ma anche le aree destinate a parcheggio e i sottotetti qualora siano destinati all'uso comune per caratteristiche funzionali o strutturali.
I beni comuni accessori in ultimo sono perlopiù gli impianti, i manufatti e le installazioni di uso comune come gli ascensori i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione del gas, gli impianti di riscaldamento e di condizionamento, gli impianti radiotelevisivi e quelli per le trasmissioni digitali informatiche.
Infine, saranno eslcusi dalla parti comuni, tutti i beni o le parti che sono ricomprese nei singoli atti di acquisto delle singole unità. Se per esempio un cortile viene indicato un atto di uno degli appartamenti di certo non sarà condominiale, ma di uso esclusivo.
Idem per i lastrici solari, cantine e altre parti normalmente destinate alle unità immobiliari.
Qualora una parte non sia ricompresa sul regolamento contrattuale, nè sugli atti di acquisto delle singole unità, si presumerà di proprietà comune.