Garantire il giusto livello di sicurezza ai condòmini coniugando il diritto alla riservatezza di ciascun abitante del palazzo, è questione delicata per l'amministratore di condominio.
L'argomento è così tanto di attualità, che
nella riforma del condominio è stato inserito un appposito articolo che si occupa proprio della video sorveglianza. Si tratta dell'art. 1122-ter del codice civile il quale determina che
la maggioranza degli intervenuti che siano almeno la metà dei millesimi,
possono deliberare l'installazione dell'impianto di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio.
Noterai che ho sottolineato
le parti comuni in quanto il 1122-ter si riferisce alle riprese fatte solo in quelle parti di edificio che siano strettamente condominiali e in nessun modo private.
Ovviamente ciascun condòmino può video sorvegliare la propria porta di casa o il proprio posto auto o l'accesso alla propria cantina, ma in nessun caso le relative immagini sono condivise con chicchessia e perciò non trova applicazione la legge sulla privacy.
Non vi è, in questo caso, nemmeno la necessità del cartello di avviso di area video sorvegliata.
Naturalmente in questo caso non è ammessa la ripresa di parti comuni, nemmeno in porzioni marginali. Solo la porta di casa, della cantina o il posto auto entro i suoi confini.
Nel caso invece della video sorveglianza condominiale attraverso telecamere nelle parti comuni, occorre sottostare a quanto stabilito dal Garante, ovvero:
- Appositi cartelli avvertiranno le persone che transitano nelle parti comuni video sorvegliate dell'esistenza dell'impianto di video sorveglianza.
- Se l'impianto è collegato alle Forze dell'Ordine, occorre evidenziare anche questo nel cartello di avviso.
- Le registrazioni dovranno essere cancellate entro 24-48 e non potranno essere conservate a meno che non vi siano ordinanze delle Forze dell'Ordine, oppure esigenze particolari dettate dalla presenza di esercizi commerciali o ufficio con orari di apertura/chiusura particolari.
- Le telecamere non dovranno riprendere in nessun caso aree private o limitrofe di altri condòmini.
- Le registrazioni dovranno essere conservate con sufficienti misure di sicurezza atte a proteggere adeguatamente i materiali e le informazioni sensibili e saranno a disposizione solo del titolare del trattamento dei dati, normalmente l'amministratore di condominio.
In caso che queste regole non siano correttamente applicate, vi saranno conseguenze come:
- L'impossibilità di utilizzare i dati.
- Il Garante può bloccare o vietare l'utilizzo dei dati.
- Sanzioni amministrative o penali oltre alle richieste di risarcimento da parte dei danneggiati.
Lo stesso si può applicare anche agli impianti video citofonici che in molti casi registrano le immagini riprese.