In generale per tutte le opere che riguardano le unità immobiliari e che non interessano parti condominiali, non serve alcuna delibera specifica da parte dell'assemblea.
E' sufficiente informare l'amministratore del condominio con una lettera nella quale si dichiara quali opere si vanno ad eseguire. Egli potrà poi in un'assemblea successiva informare o meno il condominio.
Il codice civile infatti impone soltanto che le opere eseguite non rechino danno, pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
Per quanto riguarda gli infissi, quindi, rientriamo nel caso del decoro architettonico. In poche parole finchè sostituiamo gli infissi con altri di pari aspetto anche se di diverso materiale (ad esempio mettendoli in PVC piuttosto che in alluminio).
Nel caso in cui un condòmino installi - ad esempio - delle persiane arancioni quando tutte le altre del condominio sono verdi, l'amministratore ne può chiedere e ottenere la rimozione. Il che si traduce in uno sperpero di denaro per il condòmino col cattivo gusto dovendo fare due volte le stesse opere.
Nei casi dubbi (tende da sole e altre cose dall'aspetto più variabile) conviene decisamente consultare l'assemblea dei condòmini o guadagnarsi - almeno - il parere favorevole dei consiglieri (magari per iscritto, giusto per non rischiare).
Per concludere, una recente sentenza della Cassazione di cui non ricordo gli estremi ha chiarito che
non lede il decoro architettonico di un edificio un’opera compiuta da un condòmino quando detto decoro sia già stato degradato, in passato, a causa di preesistenti interventi modificativi tollerati dagli altri condòmini e di cui non sia stato preteso il ripristino