Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
(Pubblicato in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989)
8.1.8 Balconi e terrazze
Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm [...].
Presumo che vi siano state delle ristrutturazioni al fabbricato (visto che è degli anni 60) ed il Condominio avrebbe avuto l'obbligo di mettere a norma i parapetti dei balconi in fase di ristrutturazione, ma non lo ha fatto. Allora i tuoi genitori possono, senza nessuna autorizzazione, mettere a norma il parapetto del loro balcone, ma consiglierei comunque di fare richiesta all'amministratore (precisando che non avete bisogno di nessuna autorizzazione), di un'assemblea nella quale scegliere il tipo di intervento a cui, tutti un domani, dovranno uniformarsi precisando che, se ciò non fosse fatto tutti si dovrebbero uniformare alle vostre scelte. La questione "decoro architettonico", di competenza del Giudice, non c'entra nulla, in quanto la Giurisprudenza, ha privilegiato, in più sentenze, la sicurezza rispetto al decoro architettonico.