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alessietta

Moderatore
Membro dello Staff
Amministratore di Condominio
Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera: il modello di "Certificazione Unica" (CU).
Il modello va poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato). (Fonte Agenzia delle Entrate)

Questa nuova "bella" proposta, non interessa solo i Commercialisti ed i Consulenti paghe, ma anche noi amministratori, che ovviamente oltre alla presentazione del 770 entro il prossimo 28 febbraio, dobbiamo aggiungere quest'altra nuova scadenza, ma non è mica finita quì...
Infatti dobbiamo anche compilare le parti del modello relative ai dati anagrafici e alla tipologie di rapporto di lavoro (dipendente o assimilato, oppure lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi). I dati relativi a ciascun dipendente vanno inseriti in un unico CU 2015, anche in presenza di più rapporti di lavoro con lo stesso lavoratore.
Inoltre il bonus da 80 euro in busta paga, i dati di coniuge, figli e altri familiari a carico per i quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia ed infine il quadro dedicato al lavoro autonomo.

Voi che ne dite, ci stiamo equiparando sempre più ai Commercialisti?
 

Susy

Membro Junior
Amministratore di Condominio
Dunque da quello che ho letto in giro, il nuovo CU è la nuova certificazione unica dei redditi per autonomi, pensionati e dipendenti che parte dal 2015 per i redditi relativi al 2014 e che sostituisce il vecchio CUD.

il CUD, sarà rilasciato dai sostituti d'imposta per la certificazione delle ritenute operate su pensionati e dipendenti ma anche (e per la prima volta) quelle effettuate sui lavoratori autonomi per le prestazioni di professionisti con Partita IVA. Inoltre per le collaborazioni dei collaboratori a progetto e anche occasionali.

La Certificazione Unica mod. CU 2015 sarà utilizzata dai sostituiti di imposta per certificare le ritenute operate su dipendenti e pensionati che potranno decidere anche, sempre a partire dal nuovo anno, di presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello 730 2015 precompilato, e certificare per la prima volta le ritenute operate sui lavoratori autonomi.

Tale certificazione unica, dovrà poi essere rilasciata al lavoratore autonomo, al dipendente e al pensionato, entro il 28 febbraio 2015 come il vecchio CUD. Per cui, il compito dei sostituti di imposta a partire dal 2015 sarà quindi di certificare, per la prima volta, anche le ritenute operate sui lavoratori autonomi, oltre che quelle effettuate su dipendenti e pensionati. Una volta consegnato il CU 2015 al lavoratore, il sostituito di imposta, provvederà ad inviarlo per via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2015.

Altra novità introdotta con certificazione unica 2015 è l'inserimento delle somme pagate dalle imprese per i lavori socialmente utili con la quota esente che dovrà essere distinta tra la base imponibile e le ritenute IRPEF effettuate

Da quel che sembra comunque almeno le scadenze non cambino...

Invece i sostituti di imposta, datori di lavoro o ente pensionistico, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate anche i dati relativi al coniuge e a familiari a carico del dipendente.

Il modello CUD 2015 autonomi è il nuovo modello di Certificazione Unica che dal 2015 deve essere rilasciato anche agli autonomi per certificare i redditi percepiti nel 2014. Tale CU, dovrà essere quindi compilato da tutte quelle imprese che nel corso del 2014 si sono avvalse di professionisti con Partita IVA e di collaboratori anche occasionali, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo.
 

giorgino

Membro Ordinario
Amministratore di Condominio
Da quel che sembra comunque almeno le scadenze non cambino...
Ho letto però che la scadenza per il 2015 dovrebbe slittare al 9 marzo in quanto il 7 marzo è sabato.

Nel nostro mondo quindi il modello CU sostituisce pertanto l’invio della “certificazione dei compensi soggetti a ritenuta d’acconto” che si usa fare annualmente a tutti i fornitori che avevano emesso fatture con ritenuta d’acconto nei confronti del condominio, è corretto secondo voi?
 

Lucianone

Membro Junior
Amministratore di Condominio
Ho appena letto un interessante articolo dove si parla della certificazione unica in vigore dal 13 dicembre 2014 che sostituisce il CUD e la certificazione in forma libera che il sostituto d'imposta rilascia per i redditi erogati ai lavoratori autonomi per le provvigioni e i redditi diversi che sono comunque soggetti a ritenuta.

La certificazione unica va inviata in via telematica all'agenzia delle entrate da parte di tutte le aziende che hanno corrisposto somme soggette a ritenuta alla fonte così come coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali all'INPS o premi assicurativi per l'INAIL.

Ho letto che anche i lavoratori autonomi che abbiano optato ai regimi agevolati sono tenuti alla trasmissione della CU e che nel modello 770 deve poi essere indicato l'intero importo corrisposto anche qualora non sia assoggettato a ritenuta d'acconto.

Ovviamente anche i condòmini nella loro qualità di sostituti d'imposta sono tenuti alla trasmissione della certificazione unica. Lo possono fare con raccomandata a mano oppure tramite la PEC dell'amministratore. Devono trasmetterla a tutti i fornitori che hanno percepito un compenso soggetto a ritenuta d'acconto. Ovviamente devono inviare la CU/15 anche all'agenzia delle entrate.

Il che si traduce in una montagna di raccomandate...
 

AndreaB

Nuovo Iscritto
Amministratore di Condominio
Ma quindi scusate, che differenza c'è tra il modello 770 e la certificazione unica per i dipendenti?
Da quello che ho capito io, oltre ad essere due distinte dichiarazioni, hanno anche due diverse scadenze.
La certificazione unica deve essere inviata all'agenzia delle entrate entro il 7 marzo, mentre il modello 770 solo il entro il 31 luglio.

Peraltro il modello 770 del 2015 che è stato approvato il 15 gennaio 2015 riferito al periodo di imposta 2014 è stato ridisegnato ed è destinato all'integrazione con i dati obbligatori contenuti proprio nella certificazione unica 2015.

In sostanza nel nuovo 770 hanno fatto spazio per i dati indicati nella certificazione unica 2015 che andranno appunto riportati.

Poi la certificazione unica andrà trasmessa esclusivamente per via telematica o in via diretta o tramite intermediario abilitato entro e non oltre il 9 marzo.
I canali sono i soliti, gli stessi del 770/2015.
Entro il 28 febbraio bisogna consegnare la certificazione unica al lavoratore in duplice copia.

Piuttosto qualcuno sa cosa ci va messo dentro?
 

giorgino

Membro Ordinario
Amministratore di Condominio
Piuttosto qualcuno sa cosa ci va messo dentro?
Ci vanno tutti i dati fiscali e previdenziali delle certificazioni da lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e anche le certificazioni da lavoro autonomo, provvigioni e altri redditi.

La certificazione unica dovrebbe servire alla predisposizione da parte della Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato.

Per quanto riguarda i condòmini in pratica contiene le ritenute d'acconto versate nel 2014 e ovviamente eventuali CUD dei dipendenti se ci sono.

Per quanto riguarda la trasmissione della certificazione unica, se si dispone del software il sostituto d'imposta può trasmetterla direttamente senza intermediari. Sia le certificazioni uniche che i 770.

Occorre chiedere per tempo all'agenzia delle entrate le credenziali per provvedere all'invio delle certificazioni uniche e successivamente all'invio del modelli 770. Non ci sono costi aggiunti.

Per quanto riguarda il software, c'è quello dell'agenzia delle entrate che è gratuito ma non hanno collegamento con la gestione condominiale. Ci sono altri software che sono più adatti e prevedono le problematiche tipiche dell'amministrazione condominiale.

La sanzione per la mancata trasmissione della certificazione unica, oppure tardiva o errata ammonta a 100 euro.
Se ci si accorge di aver sbagliato se la si ritrasmette entro 5 giorni dalla scadenza, non c'è sanzione.
 

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