Ciao
@Biagio
A mio modo di vedere puoi richiedere la documentazione contabile riferita agli esercizi non ancora rendicontati e approvati dall'assemblea, ed è un tuo diritto sancito ancora una volta dalla riforma del condominio.
Ogni condòmino infatti ha facoltà di ottenerne l'esibizione in qualunque momento e non solo in fase di approvazione.
Questo decisivo diritto trova fondamento nel rapporto di comproprietà di ogni condòmino con la complessiva documentazione della gestione condominiale, vi è pertanto una esigenza dei condòmini di conoscere gli atti condominiali per valutare l’attività gestionale dell’amministratore ed essere in grado in sede assembleare di poter manifestare le eventuali perplessità sulla gestione da cui l’eventuale mancata approvazione del rendiconto al termine di ogni anno di esercizio.
Sugli anni precedenti invece non saprei... è pur vero che l'amministratore deve conservare obbligatoriamente tutti i documenti per almeno 10 anni e quindi non si spiega perchè mai dovrebbe averli gettati. Ci tengo a sottolineare che sebbene l'obbligo di conservazione sia stato sancito dalla riforma, già prima di essa vi era lo stesso obbligo.
Sicuramente si tratta di una grave inadempienza che può determinare la risoluzione dell'incarico dell'amministratore.
Se non che voi l'amministratore l'avete cambiato... per cui se il nuovo amministratore non ha ricevuto le consegne complete, non è responsabile se ha relazionato all'assemblea la grave mancanza.
In ogni caso le pezze non esistono più. E se riguardano esercizi approvati dall'assemblea non vedo grandi vie di uscita se non intentare cause di risarcimento del danno a carico dell'ex amministratore ma non ho le competenze legali per capire se questo possa avere un senso e un esito di qualche tipo.
Ricapitolando. Il vecchio amministratore è certamente colpevole di non aver adeguatamente conservato la documentazione ma se ciò non arreca un danno materiale, la sanzione risiedeva nella sua revoca, cosa poi accaduta.
Il nuovo amministratore non è certo responsabile della perdita della documentazione da parte dell'amministratore dimissionario. Non intravvedo responsabilità imputabili a quest'ultimo a meno che non vi sia malafede dimostrabile o plausibile.