Ennio A. Rossi
Membro Junior
- Commercialista
La formazione periodica è un obbligo previsto dalla legge (art. 71-bis disp. att. c.c.) obbligo rafforzato dal DM Min.Gius. n. 140 del 13 agosto 2014.
L'art. 5, 2° comma del DM citato lo indica chiaramente:
L’ Amministratore di Condominio dovrà attivarsi autonomamente e per frequentare i corsi che durino almeno quindici ore distribuite durante un anno, rivolgendosi a quegli stessi organismi che possiedano gli stessi requisiti utili per ottenere l’abilitazione iniziale ( responsabile scientifico, formatori certificati, etc.).
L'art. 5, 2° comma del DM citato lo indica chiaramente:
gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici
L’ Amministratore di Condominio dovrà attivarsi autonomamente e per frequentare i corsi che durino almeno quindici ore distribuite durante un anno, rivolgendosi a quegli stessi organismi che possiedano gli stessi requisiti utili per ottenere l’abilitazione iniziale ( responsabile scientifico, formatori certificati, etc.).
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