giorgino
Membro Ordinario
- Amministratore di Condominio
Vorrei questa volta fare il punto su un aspetto molto importante che spesso sfugge a chi non è pratico di condominio, ovvero quando l'amministratore di condominio di rivale su uno solo dei comproprietari della stessa unità immobiliare per riscuotere la quote condominiale non ancora pagate.
Prima della recente riforma del condominio, il tema della natura parziaria o solidale delle obbligazioni condominiali è stato molto dibattuto nella aule dei tribunali italiani e ha generato numerose sentenze e pronunce anche a Sezioni Unite della Cassazione.
Quando una unità immobiliare posseduta da più di un soggetto diventa debitrice di oneri condominiali, ovvero delle quote a preventivo o a consuntivo, quando deliberate con le maggioranze previste dall'assemblea, diventa destinataria dell'azione di recupero delle somme da parte dell'amministrazione condominiale.
In caso il proprietario sia uno solo, ovviamente egli sarà il destinatario della richiesta da parte dell'amministratore del condominio.
Ma in caso i proprietari siano più di uno e magari con quote di proprietà diverse, acquisite in modi diversi e in tempi diversi?
In questo caso i comproprietari sono uguali di fronte all'amministrazione condominiale?
La Cassazione ha sancito più volte la solidarietà di tutti i i comproprietari della stessa unità immobiliare rispetto al condominio per il pagamento delle spese condominiali (Sentenza - Cassazione 21907/2011 solidarietà dei comproprietari di una unità abitativa verso il condominio | CondominioPro.it - Forum Amministratori di Condominio chiarendo che la suddivisione pro quota dei singoli comproprietari è una questione di secondo piano rispetto alla comproprietà condominiale, dando così la possibilità all'amministratore del condominio di richiedere il pagamento integrale delle quote dovute a uno solo dei comproprietari in comunione.
Il comproprietario così, non potrà pagare parzialmente in conseguenza della sua ristretta quota di proprietà dell'unità immobiliare e potrà rivalersi solo sugli altri comproprietari qualora non assolvano ai propri obblighi, ma lasciando fuori dalla diatriba il condominio e il suo amministratore che ottengono così il pagamento da qualunque dei comproprietari (di solito il più solvibile).
"I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente."
Prima della recente riforma del condominio, il tema della natura parziaria o solidale delle obbligazioni condominiali è stato molto dibattuto nella aule dei tribunali italiani e ha generato numerose sentenze e pronunce anche a Sezioni Unite della Cassazione.
Quando una unità immobiliare posseduta da più di un soggetto diventa debitrice di oneri condominiali, ovvero delle quote a preventivo o a consuntivo, quando deliberate con le maggioranze previste dall'assemblea, diventa destinataria dell'azione di recupero delle somme da parte dell'amministrazione condominiale.
In caso il proprietario sia uno solo, ovviamente egli sarà il destinatario della richiesta da parte dell'amministratore del condominio.
Ma in caso i proprietari siano più di uno e magari con quote di proprietà diverse, acquisite in modi diversi e in tempi diversi?
In questo caso i comproprietari sono uguali di fronte all'amministrazione condominiale?
La Cassazione ha sancito più volte la solidarietà di tutti i i comproprietari della stessa unità immobiliare rispetto al condominio per il pagamento delle spese condominiali (Sentenza - Cassazione 21907/2011 solidarietà dei comproprietari di una unità abitativa verso il condominio | CondominioPro.it - Forum Amministratori di Condominio chiarendo che la suddivisione pro quota dei singoli comproprietari è una questione di secondo piano rispetto alla comproprietà condominiale, dando così la possibilità all'amministratore del condominio di richiedere il pagamento integrale delle quote dovute a uno solo dei comproprietari in comunione.
Il comproprietario così, non potrà pagare parzialmente in conseguenza della sua ristretta quota di proprietà dell'unità immobiliare e potrà rivalersi solo sugli altri comproprietari qualora non assolvano ai propri obblighi, ma lasciando fuori dalla diatriba il condominio e il suo amministratore che ottengono così il pagamento da qualunque dei comproprietari (di solito il più solvibile).
"I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente."