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giorgino

Membro Ordinario
Amministratore di Condominio
E' una possibilità piuttosto raffinata di tutelarsi che pochi condòmini conoscono. Mi pare opportuno spiegare in cosa consiste, quando avvalersene e come.

Cominciamo col dire che quando l'assemblea dei condòmini decide di agire legalmente contro qualcuno o di resistere in giudizio, il singolo condòmino ha la facoltà di dissentire dalla lite separando la propria responsabilità da quella degli altri condòmini.
La cosa interessante è che questa separazione di responsabilità avviene solo in caso di soccombenza alla lite, ovvero se il condominio perde la causa.

Se invece il condominio vince la causa, il condòmino dissenziente, qualora ne tragga un vantaggio, dovrà però concorrere al pagamento delle spese di giudizio traendone però quasi sempre un beneficio rischiando davvero poco.

La dinamica sancita dall'art. 1132 c.c. (Guida - Nuovo Codice Civile e Disposizioni di Attuazione in materia di Condominio | Pagina 2 | CondominioPro.it - Forum Amministratori di Condominio) è la seguente.
Nel caso in cui l'assemblea dei condòmini abbia deliberi di promuovere o di resistere a una lite giudiziale, il condòmino che intende separare la propria responsabilità in relazione alla lite, non dovrà fare altro che scrivere una raccomandata all'amministratore del condòmino in cui esprime la sua volontà di dissentire dalla lite ai sensi dell'art. 1132 c.c. entro 30 giorni dall'avvenuta notizia della delibera nella quale l'assemblea decide appunto di promuovere o di resistere alla lite.

L'art. 1132 c.c., non è stato tra quelli riformati nel 2012 e presta in effetti il fianco a svariate interpretazioni anche se la Cassazione si occupata spesso in questi anni di dipanare altrettante matasse.

Secondo le interpretazioni più comuni, presupposto essenziale per l’esercizio da parte del condominio dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite è l’esistenza d’una delibera dell’assemblea resa necessaria dal fatto che la citazione notificata all’amministratore contiene una domanda avente ad oggetto una materia di competenza dell’assemblea stessa (Cass. Civ. Sent. n. 2259/1998).

Inoltre altre sentenze chiariscono che si può dissentire solo nel caso in cui la lite sia promossa o il Condominio si costituisca in giudizio rispetto ad un terzo estraneo. Restano escluse quindi le cause tra Condominio e condòmini (Cfr. Cass. Civ. n. 13885/14; Cass.Civ. n. 801/1970; Cass. Civ. n. 11126/2006).

Un altro limite importante da conoscere è che il dissenso resta un diritto esercitato ed esercitabile all'interno del condominio con poche conseguenze verso i terzi al di fuori. Il condòmino dissenziete quindi rimane esposto verso i terzi con l'importante diritto di potersi rivalere all'interno verso i condòmini non dissenzienti.

Inoltre, il terzo che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti del Condominio, potrà agire verso tutti i condòmini e al dissenziente resterà il diritto di far valere la posizione di dissenso soltanto in via di rivalsa (Cass. Civ. Sent. n. 12459/2012) fatto salvo che tra il terzo e il condòmino dissenziente possono intercorrere accordi di surroga di rivalsa verso gli altri condòmini.

Ad ogni modo, in caso il condominio perda nell'affrontare la lite, l'esonero del condòmino dissenziente è ovviamente limitato alle spese processuali, che però in alcuni casi specialmente possono essere davvero alte.
 
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