Ennio A. Rossi
Membro Junior
- Commercialista
L’articolo 1135 al punto 4) recita:
“Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condòmini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”.
A sei mesi dall’entrata in vigore, l'articolo è stato reinterpretato (nella sua prima formulazione i condòmini dovevano versare tutto prima dell'inizio dei lavori).
L'ultima versione (attuale) stabilisce che il pagamento dei lavori da parte dei condòmini può avvenire gradualmente in funzione al loro progressivo stato di avanzamento, addirittura che il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.
“Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condòmini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”.
A sei mesi dall’entrata in vigore, l'articolo è stato reinterpretato (nella sua prima formulazione i condòmini dovevano versare tutto prima dell'inizio dei lavori).
L'ultima versione (attuale) stabilisce che il pagamento dei lavori da parte dei condòmini può avvenire gradualmente in funzione al loro progressivo stato di avanzamento, addirittura che il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.
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