Aggiungo che l'ecobonus del 65% si riferisce anche all'acquisto e alla posa in opera di schermature solari installate sulle parti comuni dei condominii o in alternativa su parti che coinvolgano tutte le unità immobiliari di cui si compone l'edificio.
L'ecobonus riguarda le spese effettuate tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015 oppure all'acquisto e alla posa in opera delle schermature solari inserite nell'allegato M del decreto legislativo numero 311 del 29 dicembre 2006 sostenute tra il 1 gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno per un valore massimo di 60.000 euro.
Inoltre l'ecobonus si applica anche per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione a patto che siano alimentati da generatori di calore a biomasse combustibili (legna da ardere, pellets, mais, ecc.) sostenute tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015 per un importo massimo di 30.000 euro.
Per schermature solari si intendono elementi che proteggono dei raggi del sole l'edificio al fine di evitare che la temperatura interna aumenti, riducendo così il consumo dei condizionatori.
Tra le schermature si annoverano le tende da sole, le chiusure oscuranti, vetrate di protezione solare.
Per ottenere le agevolazioni le spese devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2015 e fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. Ciò vuol dire che l'importo massimo della spesa agevolata può essere di 92.307,69 euro.
I lavori devono essere saldati attraverso bonifico parlante ovvero un bonifico bancario o postale contenente tutti i dati quali la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita IVA / codice fiscale del beneficiario la detrazione e il codice fiscale / partita IVA del destinatario del bonifico.
Inoltre occorre che un tecnico abilitato effettui la certificazione degli impianti e delle opere attestando la rispondenza delle opere agli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del ministro dell'economia del 19 febbraio 2007 così come occorre che venga comunicata la fine dei lavori all'ENEA entro 90 giorni dalla fine delle opere.