Certi avvocati quando prendono le difese di un cliente fanno la "voce grossa" con l'intento di spaventare le controparti come sono soiti fare i cani.
Categoria "sfortunata" visto che per quanto sembrino tutti sicuri di se ben il 50% di loro perde.
Nella Legge non sempre è possibile trovare esatta corrispondenza delle parole e spesso si deve interpretare o affidarsi alla Giurisprudenza che ricorre al combinato di vari articoli per definire le questioni.
Per le sole spese di riparazione della parte comune è facile rifarsi al seguente:
Art. 1123 Codice Civile
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, l lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
Per i danni "collaterali" subiti dai singoli propreitari bisogna abbandonare le norme su Comunione e Condominio e riferirsi a quelle sulle Obbligazioni:
Dispositivo dell'art. 2043 Codice Civile
Qualunque fatto , che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Dispositivo dell'art. 2051 Codice Civile
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Quindi dal combinato dei citati articoli è possibile discernere che essendo individuabile nel così detto "condominio parziale" il custode, in quanto unico utilizzatore (in questo caso una pluralità di singoli), di una parte dell' impianto a questi vadano addebitate le spese per la rifusione del danno.
Nel vostro caso la spesa per i "danni collaterali" và ripartita su base millesimale fra quanti utilizzano la citata "colonna di scarico"...ivi inclusi i danneggiati stessi qualora utilizzatori.
Vi sarebbe da fare anche altre precisazioni:
1-quanto sopra vale se la "rottura"sia imputabile a vetustà, difetto o mancato intervento di manutenzione seppur segnalato (con possibile responsabilità dell' amministratore) e non sia addebitabile a "dolo" di un terzo o di uno degli stessi utilizzatori
2-qualora il danno fosse dovuto a "intasamento" vanno altresì esclusi quanti si trovino al di sotto del punto di occlusione perchè "fisicamente" non imputabili (forza di gravità)
3-stessa eccezzione del punto precedente potrebbe essere invocata anche per la rottura da "uso" (vetustà) in quanto chi è sotto il punto di rottura può validamente sostenere che non ha uso effettivo del tratto superiore se non come semplice "presa aria" ( l' aria non determina i danni del continuo scarico di liquami).
Nel concreto dovranno procedere in assemblea alla scelta del criterio sulla base di quanto determinabile (consigliata perizia CTU se gli importi sono ingenti) e attenersi a quanto approverà la maggioranza.
Se il "danneggiato" e/o l' avvocato contesta dovranno impugnare la delibera nei termini di Legge con le modalità attualmente stabilite (prima dal Conciliatore).
Consiglio atteggiamento "distaccato"...informa i condòmini di cosa dice effettivamente la Legge ma non prendere le parti di una fazione o renderti responsabile di certe affermazioni.
Tu sei l' amministratore di tutto il Condominio e agisci per il bene comune nel rispetto del mandato.