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DFMcondomini

Membro Ordinario
Amministratore di Condominio
Ieri abbiamo avuto una riunione condomimniale dove tra l'altro si è discusso dei danni derivati dalla rottura della colonna montante in condominio parziale (solo una parte del condominio sfrutta tale colonna montante). Uno dei danneggiati ha delegato un avvocato che ha asserito che alla sistemazione della rottura della colonna montante è giusto che tutti quelli che sfruttano tale colonna devono partecipare alle spese. Mentre al pagamento dei danni avutosi nei due appartamenti deve partecipare tutto il condominio tranne i due danneggiati perchè così previsto dall vigente legge. Alla mia richiesta di fornirmi l'articolo di legge si è rifiutata di rispondere.
Volevo sapere, da voi esperti, se l'avvocato ha torto (e io credo di si) e gli articoli di legge di riferimento in modo che si possa controbattere.
Grazie per l'aiuto.
 

Dimaraz

Moderatore
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Altro Professionista
Certi avvocati quando prendono le difese di un cliente fanno la "voce grossa" con l'intento di spaventare le controparti come sono soiti fare i cani.
Categoria "sfortunata" visto che per quanto sembrino tutti sicuri di se ben il 50% di loro perde.

Nella Legge non sempre è possibile trovare esatta corrispondenza delle parole e spesso si deve interpretare o affidarsi alla Giurisprudenza che ricorre al combinato di vari articoli per definire le questioni.
Per le sole spese di riparazione della parte comune è facile rifarsi al seguente:
Art. 1123 Codice Civile

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, l lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato,
le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

Per i danni "collaterali" subiti dai singoli propreitari bisogna abbandonare le norme su Comunione e Condominio e riferirsi a quelle sulle Obbligazioni:
Dispositivo dell'art. 2043 Codice Civile
Qualunque fatto , che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Dispositivo dell'art. 2051 Codice Civile
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Quindi dal combinato dei citati articoli è possibile discernere che essendo individuabile nel così detto "condominio parziale" il custode, in quanto unico utilizzatore (in questo caso una pluralità di singoli), di una parte dell' impianto a questi vadano addebitate le spese per la rifusione del danno.

Nel vostro caso la spesa per i "danni collaterali" và ripartita su base millesimale fra quanti utilizzano la citata "colonna di scarico"...ivi inclusi i danneggiati stessi qualora utilizzatori.

Vi sarebbe da fare anche altre precisazioni:
1-quanto sopra vale se la "rottura"sia imputabile a vetustà, difetto o mancato intervento di manutenzione seppur segnalato (con possibile responsabilità dell' amministratore) e non sia addebitabile a "dolo" di un terzo o di uno degli stessi utilizzatori
2-qualora il danno fosse dovuto a "intasamento" vanno altresì esclusi quanti si trovino al di sotto del punto di occlusione perchè "fisicamente" non imputabili (forza di gravità)
3-stessa eccezzione del punto precedente potrebbe essere invocata anche per la rottura da "uso" (vetustà) in quanto chi è sotto il punto di rottura può validamente sostenere che non ha uso effettivo del tratto superiore se non come semplice "presa aria" ( l' aria non determina i danni del continuo scarico di liquami).

Nel concreto dovranno procedere in assemblea alla scelta del criterio sulla base di quanto determinabile (consigliata perizia CTU se gli importi sono ingenti) e attenersi a quanto approverà la maggioranza.
Se il "danneggiato" e/o l' avvocato contesta dovranno impugnare la delibera nei termini di Legge con le modalità attualmente stabilite (prima dal Conciliatore).
Consiglio atteggiamento "distaccato"...informa i condòmini di cosa dice effettivamente la Legge ma non prendere le parti di una fazione o renderti responsabile di certe affermazioni.
Tu sei l' amministratore di tutto il Condominio e agisci per il bene comune nel rispetto del mandato.
 
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ulisse ha scritto sul profilo di Il Custode.
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