Ciao,
Innanzitutto se mi posso permettere, la prima regola di un amministratore (almeno per mia opinione personale) è dotarsi di tanta, tanta pazienza
Con la nuova riforma e più precisamente la Legge 220/2012, ha innovato la figura dell'amministratore, quindi bisogna ricadere in determinati requisiti dettati dall'art. 71-bis delle Disposizioni di attuazione del c.c., ovvero:
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
- a) che hanno il godimento dei diritti civili;
- b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- d) che non sono interdetti o inabilitati;
- e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
- f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condòmini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condòmini a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condòmino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
Dopo questa piccola premessa, che è sempre bene ricordare
... Parliamo della struttura.
Ovviamente sempre a mio parere ed in base alla mia esperienza, crearsi uno Studio è senza ombra di dubbio un'ottima soluzione, quindi dare anche, un'immagine alla propria figura, però bisogna anche fare i conti con i costi di gestione, quindi l'affitto di un ufficio, la luce ecc.
Se si è agli inizi, ci sono varie soluzioni come per esempio, se si ha la possibilità di lavorare in casa e quindi crearsi un spazio riservato, ecco che già andiamo a risparmiare i famosi costi di gestione. Oppure, dividere l'affitto, con uno studio già avviato, che oltretutto ci da la possibilità di condividere anche le esperienze, sopratutto in questa prima fase.
Poi se invece si sceglie di aprirsi uno studio proprio, ben venga.
Affiancarsi ad un buon Legale è sempre cosa buona e giusta.
Il software, in commercio ce ne sono parecchi, sia a pagamento che non e siccome si possono anche provare gratuitamente, il mio consiglio è provarli, con un condominio di esempio, quindi creare una vera e propria gestione e vedere alla fine quale ti soddisfa di più, perchè non c'è niente di peggio di un programma che non capisci tu, figurati se poi lo capiranno i condòmini.
Io ne ho già postato uno, nell'area
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Prova a fare un giro su internet e comincia a lavorarci, dopo di chè Avanti tutta!