DIMARAZ Riporto uno stralcio di Alessandro Gallucci del 7 dicembre 2017
Il Tribunale di Padova, nella sentenza n. 818 del 24 marzo 2017, ha avuto modo di affermare che «nel decreto ministeriale n. 140 del 2014, entrato in vigore il 09 ottobre 2014, si legge che l'obbligo di formazione ha cadenza annuale e, si deve ritenere che l'obbligo di aggiornamento /frequentazione dei corsi vada dal 9 ottobre 2014 al 09 ottobre 2015 e di seguito per gli anni successivi». Né ove sia saltato un anno, dice il Tribunale adito, è possibile recuperarlo. Si legge in sentenza che «seguendo questo meccanismo non è possibile recuperare i corsi di formazione periodica annuali essendo ogni certificato valevole per l'anno successivo» e la sua assenza comporta la nullità delle nomine per quell’anno.
Se ho ben capito: se l'amministratore ha frequentato il corso nel 2016 può essere riconfermato nel 2017; se l'ha fatto nel 2017 può essere riconfermato nel 2018, e può essere riconfermato anche se negli anni precedenti,2014,2015,2016,non ha frequentato i corsi che non può recuperare .ESATTO?
Non può essere riconfermato nel 2018 se non ha frequentato il corso nel 2017. ESATTO?
Concordo con Gallucci che:Sarebbe stato utile se il giudice avesse menzionato le pronunce giurisprudenziali che rendono pacifica tale nullità.