Ciao
@Robs
Parto con l'ovvio. Per sostituire l'amministratore del condominio basta nominarne uno nuovo durante una assemblea apposta convocata.
Se l'attuale amministratore non la convoca potete farlo voi avvalendovi dell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile che prevede che almeno 2 condòmini che abbiano almeno 1/6 del valore dell'edificio (cioè che la somma dei vostri millesimi sia almeno 166,66 su 1.000) . Vi basterà scrivere una lettera all'amministratore richiedendogli di convocare un'assemblea straordinaria con all'ordine del giorno la revoca dell'amministratore e la nomina di uno nuovo.
Il tutto in PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovviamente.
A quel punto lui avrà 10 giorni di tempo dal ricevimento della vostra lettera per convocarvi stabilendo una data per l'adunata.
Se non lo fa, trascorsi questi 10 giorni, la potete convocare voi stessi spedendo una auto convocazione a tutti i condòmini in raccomandata (anche a mano se abitate tutti li) o email PEC e proecedere voi stessi alla revoca e alla nomina del nuovo amministratore.
Se vi auto convocate è importante che l'ordine del giorno sia identico a quello proposto al vecchio amministratore inadempiente.
Mi raccomando che la vostra autoconvocazione deve contenere anche la seconda convocazione che dev'essere almeno il giorno dopo e non oltre i 10 giorni dalla prima, specificando il luogo dell'adunata.
Ricordatevi che le convocazioni devono arrivare almeno 5 giorni prima della data della prima convocazione.
Durante l'assemblea potrete affidare al vostro candidato l'incarico rispettando i quorum deliberativi previsti in questo caso e cioè il 2° comma dell'articolo 1136 del codice civile ovvero la maggioranza degli intervenuti in assemblea che abbiano almeno la metà del valore dell'edificio, ovvero 500 millesimi su 1.000.
Metodo alternativo a questo è quello di richiedere al Giudice la nomina giudiziale di un amministratore ma è riservato a situazioni dove si presenteni gravi irregolarità o timore di ammanchi importanti e dolosi di denaro. In questo caso ci si riferisce all'art, 1129 del codice civile.
Guida - Nuovo Codice Civile e Disposizioni di Attuazione in materia di Condominio
La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condòmino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condòmini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condòmino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
- l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
- la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
- la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
- la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condòmini;
- l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
- qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
- l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
- l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo;