Ciao,
l'Art. 71 - ter delle Disposizioni di attuazione, stabilisce che
su richiesta dell'assemblea con le maggioranze di cui al 2° comma dell'articolo 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi), l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condòmini.
Questo sito fa sì che ogni condòmino prenda visione ed anche di estrarne copia dei documenti condominiali, tipo:
- Il Regolamento di Condominio;
- I verbali delle assemblee;
- I bilanci;
- i rendiconti delle spese deliberate;
- le tabelle millesimali di ripartizione delle spese;
- i documenti contabili relativi alle gestioni delle spese, come fatture e pagamenti;
- Le modalità di pagamento delle rate;
L'amministratore attivando il sito, doterà ogni condòmino di apposita username e password personali, in modo tale da rendere una gestione sempre più trasparente e dare la possibilità ai condòmini di seguire, anche passo passo ed in tempo reale la gestione dell'amministratore ed evitare anche tante controversie.
Un esempio di controversia è il condòmino che richiede la documentazione all'amministratore, bisogna prendere l'appuntamento, aspettare che questi faccia le fotocopie ecc. mentre così, avendo la gestione in tempo reale, si risparmia tempo ad entrambi (cosa non da poco).
A mio parere è una gestione molto utile, ed alcuni programmi di contabilità già aggiornati al sito internet, danno anche la possibilità ai condòmini di segnalare all'amministratore eventuali guasti agli impianti comuni, (così da evitare magari 20 telefonate), pubblicare la rubrica dei fornitori del condominio, specialmente quelli più utili per le emergenze.