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L’amministratore può agire in totale autonomia ove si configuri un problema di sicurezza
Un amministratore deve intervenire in tutte quelle situazioni di pericolo imminente adottando tutte quelle misure che impediscano eventi funesti.
Ciò vale per quelle situazioni che costituiscono "novità" ...una radice che diventa motivo d'inciampo non è un problema che nasce da un giorno al successivo ed esistono sentenze che negano richieste di rimborso a chi lamenta danno ma che ben conosceva lo stato della zona di transito.
Ogni caso merita valutazione oggettiva quindi se subentra l'obbligo di adeguare l'impianto elettrico delle zone comuni (a maggior ragione se vi sono dipendenti condominiali), o le dotazioni previste ai fini antincendio di un garage (CPI, etc.) l'amministratore coscienzioso in primis inibisce l'uso (distacco prese f.m.,transenne , etc) convoca assemblea urgente e fa deliberare.
Nel caso in esame l'acqua era potabile e rimane potabile...non diventa "veleno" per decreto UE.