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filippopecoraro

Nuovo Iscritto
Condòmino proprietario
Ciao vorrei capire una cosa. Il nostro amministratore quasi mai rispetta i tempi di preavviso delle convocazioni e vorrei sapere se è in errore o meno in modo da farglielo presente senza essere sbugiardato per ignoranza.

La convocazione la devo ricevere quanti giorni prima esattamente? E quesi giorni decorrono da quando? Da quando ricevo la raccomandata o da quando viene spedita?

La prima e la seconda convocazione possono essere lo stesso giorno? Lui di solito mette la prima alle 23 di sera e la seconda alle 18 dello stesso giorno :occhi_al_cielo: Ma si può fare?

Se i tempi non sono rispettati, l'assemblea è valida?
Non so, per esempio, se io ricevo la convocazione senza che il preavviso sia stato rispettato ma ci vado lo stesso, la rendo valida? Cioè poi non posso più impugnarla per non aver ricevuto la convocazione in tempo?

E i verbali? Entro quando devono essere spediti dopo l'assemblea? E se non lo fa?
Scusate eh... ma vorrei capirci qualcosa...

Grazie in anticipo
 

Dimaraz

Moderatore
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Altro Professionista
La convocazione la devo ricevere quanti giorni prima esattamente? E quesi giorni decorrono da quando? Da quando ricevo la raccomandata o da quando viene spedita?

Premesso che nella comunicazione si precisano 2 date successive, rispettivamente per la 1a Convocazione e per la 2a Convocazione, la Legge indica un preavviso di almeno 5 gg. dal ricevimento per la prima data utile.

La prima e la seconda convocazione possono essere lo stesso giorno?

NO.
Qualora alla 1a convocazione manchi il numero legale, la 2a può tenersi a partire dal giorno successivo ma entro i 10 gg. dalla 1a.
Come detto è prassi "consolidata" in tutti gli ambiti "societari" convocare in prima seduta per un giorno/orario in cui sia difficile si formi il numero legale...per usufruire dei requisiti meno impegnativi della 2a.
Posto che l' amministratore non è tenuto a presenziare all'assemblea...nulla impedisce che i condòmini si presentino in numero sufficente alla prima data.

Lui di solito mette la prima alle 23 di sera e la seconda alle 18 dello stesso giorno :occhi_al_cielo: Ma si può fare?

E' un controsenso perchè la 1a risulterebbe successiva alla 2a.
Forse intendevi dire che la 2a è alle18 del gorno successivo...in tal caso è perfettamente lecito.

se io ricevo la convocazione senza che il preavviso sia stato rispettato ma ci vado lo stesso, la rendo valida? Cioè poi non posso più impugnarla per non aver ricevuto la convocazione in tempo?

SI.
Con la tua partecipazione rendi valida anche la convocazione fatta secondo tempi e modalità non previste dalla Legge.
Potrai comunque inpugnare le eventuali delibere ma solo per gli argomenti decisi o altri vizi (es. maggioranza)...ma se hai votato a favore solo per motivi di "nullità".

E i verbali? Entro quando devono essere spediti dopo l'assemblea? E se non lo fa?

Non vi è alcun obbligo di spedire il verbale entro una certa data...ma visto che tutti gli "assenti" possono impugnare le delibere entro 30 gg. dalla data in cui ricevono il verbale...ne consegue che in caso di mancato invio i termini mai decorrono.
Quindi è bene spedire quanto prima il verbale a tutti gli assenti.

Ps.
Esistono delle norme speciali che prevedono tempi più lunghi per l'avviso di convocazione qualora si tratti di certi argomenti.
Vedi Art. 1117 ter de CC
 
Ultima modifica:

filippopecoraro

Nuovo Iscritto
Condòmino proprietario
la Legge indica un preavviso di almeno 5 gg. dal ricevimento per la prima data utile.
Non ho capito bene da quando decorrono i 5 giorni di anticipo. Da quando lui le spedisce o da quando il postino me la consegna?
E' un controsenso perchè la 1a risulterebbe successiva alla 2a.
Forse intendevi dire che la 2a è alle18 del gorno successivo...in tal caso è perfettamente lecito.
Esatto! E' un controsenso! Lui convoca tutte e due le riunioni nello stesso giorno, la seconda all'orario giusto e la prima a un orario assurdo della stessa data o di mattino prestissimo tipo le 5 o la sera tardi.

Capito il resto, grazie mille. Lo faremo presente in assemblea...
 

Lucianone

Membro Junior
Amministratore di Condominio
Non ho capito bene da quando decorrono i 5 giorni di anticipo. Da quando lui le spedisce o da quando il postino me la consegna?
Vale il giorno nel quale il postino tenta di consegnarti la corrispondenza e, non trovandoti, ti lascia avviso di giacenza. Su tale avviso è indicata la data di consegna che è valida per il conteggio dei 5 giorni.

La giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nel ritenere che “le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale” (cfr. Cassazione, sez. II Civile, 10 dicembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1188; Cassazione Sez. Unite 24 aprile 2003 n. 6527; Cassazione 1 aprile 1997 n. 2847).
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Devono decidere se tenere comunque l'assemblea anche fuori della porta o su altro ambiente.

E' un "gioco" spesso utilizzato quello di convocare la prima assemblea in orario/giorno sconveniente confidando nella seconda convocazione (dove servono meno presenze).

Ps.
Prossma volta apri un nuovo "topic".
 

Armando

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Premesso che nella comunicazione si precisano 2 date successive, rispettivamente per la 1a Convocazione e per la 2a Convocazione, la Legge indica un preavviso di almeno 5 gg. dal ricevimento per la prima data utile.



NO.
Qualora alla 1a convocazione manchi il numero legale, la 2a può tenersi a partire dal giorno successivo ma entro i 10 gg. dalla 1a.
Come detto è prassi "consolidata" in tutti gli ambiti "societari" convocare in prima seduta per un giorno/orario in cui sia difficile si formi il numero legale...per usufruire dei requisiti meno impegnativi della 2a.
Posto che l' amministratore non è tenuto a presenziare all'assemblea...nulla impedisce che i condòmini si presentino in numero sufficente alla prima data.



E' un controsenso perchè la 1a risulterebbe successiva alla 2a.
Forse intendevi dire che la 2a è alle18 del gorno successivo...in tal caso è perfettamente lecito.



SI.
Con la tua partecipazione rendi valida anche la convocazione fatta secondo tempi e modalità non previste dalla Legge.
Potrai comunque inpugnare le eventuali delibere ma solo per gli argomenti decisi o altri vizi (es. maggioranza)...ma se hai votato a favore solo per motivi di "nullità".



Non vi è alcun obbligo di spedire il verbale entro una certa data...ma visto che tutti gli "assenti" possono impugnare le delibere entro 30 gg. dalla data in cui ricevono il verbale...ne consegue che in caso di mancato invio i termini mai decorrono.
Quindi è bene spedire quanto prima il verbale a tutti gli assenti.

Ps.
Esistono delle norme speciali che prevedono tempi più lunghi per l'avviso di convocazione qualora si tratti di certi argomenti.
Vedi Art. 1117 ter de CC
La questione mi interessa.... si dice che la legge prevede 5gg di preavviso. Se il regolamento condominiale ne prevede 13gg... prevale l'indicazione dei 5gg o i 13gg? Se sono 13 e l'amministratore convoca con 5gg è possibile far annullare le delibere prese in quel contesto?
Grazie
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
è possibile far annullare le delibere prese in quel contesto?
Grazie
Dubito che un Giudice degno di tal carica annulli una delibera perché assemblea convocata nel rispetto della Legge e non per una tempistica diversa orecisata in regolamento di condominio.

Se poi la delibera ha ottenuto vori favorevoli in misura tale che l'assente contestatore risulta ininfluente ai fini della maggioranza la cosa è praticamente inutile e va esclusa.
 

Armando

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
...ho fatto questa domanda perchè mi era sorto un dubbio leggendo una sentenza che allego....(ho evidenziato la parte che mi ha lasciato i dubbi).
 

Allegati

  • il-termine-per-la-tempestiva-comunicazione-ai-condòmini-dellavviso-di-convocazione-dellassemblea.pdf
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Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
ho evidenziato la parte che mi ha lasciato i dubbi).

Quel passaggio serve unicamente a ribadire l'inderogabilità di un termine minimo che nessuna maggioranza (neppure l'unanimità) può modificare.

Libertà di fissare un termine superiore... ma, come già detto, non ritengo accoglibile una richiesta di annullamento (mai potrebbe essere di nullità) per una "infrazione" relativa ad una parte "gestionale" del regolamento di condominio.

6 giorni di tempo sono sufficienti per organizzarsi nel partecipare ad una assemblea in prima persona o delegando.

Fossi il Giudice baderei più alla leicitá della delibera (come argomento) o (in extrema ratio) se la mancata partecipazione sia stata determinante nel conteggio della maggioranza.

Contrastare la gestione condominiale puntando su pretesti o "cavilli" del regolamento di condominio non è edificante.
 

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