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Nicos

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Mio cognato abita in un condominio dove vivono tantissime famiglie, più di 80 :shock:
Quando c'è l'assemblea le deleghe abbondano e capita che addirittura si presentino - delegati - persone che abitano nei palazzi vicini o parenti dei condòmini mai visti prima che abitano lontanissimo.

Chiedo: E' legittimo che all'assemblea partecipino persone - seppur delegate - che non hanno nulla a che vedere col condominio, con i suoi problemi e che comunque vengono a discutere questioni "intime" o comunque a sindacare su questioni di soldi tra condòmini e i piccoli odi e battaglie tra condòmini.

Non è possibile vietare questo genere di "invasione"?
 

AndreaB

Nuovo Iscritto
Amministratore di Condominio
Ciao @Nicos la questione che sollevi potrebbe sembrare banale ma con l'avvento della privacy e del desiderio di tutelarla, occorre rivalutare un po' tutta la storia.

Partiamo col dire che non esiste un vero e proprio divieto di partecipare alle assemblee condominiali se non si è parte del condominio, però trattandosi spesso di dibattere su questioni in qualche modo collegate appunto alla privacy dei singoli condòmini, ci si può opporre alla partecipazione di estranei.

Questa opposizione si traduce in pratica nel limitare la presenza dell'estraneo al dibattimento dei punti all'ordine del giorno ove si pensa che la partecipazione dello stesso sia strettamente necessaria.
Si pensi per esempio a un perito invitato a dare delucidazioni su alcune questioni relative a dei lavori o cose del genere sempre nel rispetto dell'ordine del giorno.

Ovviamente ciò non può fatto valere per quell'estraneo al condominio che abbia una delega di un condòmino. In questo caso nessun condòmino si potrà opporre alla sua presenza.
 

Ennio A. Rossi

Membro Junior
Commercialista
Solo i proprietari ( e altri facenti le veci, quali il rappresentante della comunione ereditaria , il curatore fallimentare, usufruttuari, nudi proprietari etc. ) e per determinate materie i conduttori, possono partecipare all'assemblea, di persona o mediante un delegato. Con provvedimento del 9 settembre 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che, senza il consenso dei partecipanti presenti, all'assemblea non possono partecipare soggetti non legittimati o non invitati alla riunione. Occorre ricordare, inoltre, che il compito di verificare che i presenti abbiano titolo a prendere parte ai lavori e quello di allontanare dalla riunione i soggetti non legittimati è proprio del presidente dell'assemblea, e non dell'amministratore
Per il resto , come ben dice Andrea, tecnici e simili se autorizzati possono partecipare per lo stretto tempo necessario alla loro relazione
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Salve, quindi io che non risiedo nell'appartamento di mia madre da alcuni anni e non ne sono proprietaria, non posso partecipare alle riunioni condominiali anche se in possesso della sua delega?
Grazie per la cortese risposta.

Una Delega rende il delegato "equivalente" al proprietario (delegante) che l' ha firmata.
Tu puoi sostituire legittimamente tua madre nella presenza e nel voto.
Il tuo voto diviene vincolante per tua madre che potrà rivalersi solo nei tuoi confronti per eventuali difformità ripsetto allle sue istruzioni...salvo la delega non fosse di tipo "vincolato" (con già indicata la sua intenzione di voto su determinati punti all' ordine del giorno).
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Doverosa aggiunta... anche se molto improbabile si presenti il caso.

Qualora esistesse una norma in regolamento di condominio che vieti espressamente la possibilità di dare delega a "non proprietari" si potrebbe impedire la presenza...ma solo se detto regolamento fosse di tipo "contrattuale" (approvato o sottoscritto da tutti).
 

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