Ai lettori, se ce ne sono, la valutazione delle argomentazioni e dei toni.
Per tua tranquillità non ho alcun problema personale sull'argomento, che al momento mi tocchi.
Quanto alla sentenza sopra citata, mi chiedo se sia del tutto pertinente:
Difficile decodificare una sentenza, specie se estrapolata e citata parzialmente: ma se la sintassi mantiene il senso comune, sarei portato a ritenere che il vizio rilevato dalla corte non sia tanto dovuto alla scelta del diverso criterio di riparto per persona, quanto il fatto che venga estremizzato il criterio fino ad esentare gli appartamenti rimasti vuoti.
Del resto l'art. 1123 non si ferma al primo comma: rifacendomi ad un riferimento che tu apprezzi , (Brocardi), c'è pure da considerare il secondo comma.
Dispositivo dell'art. 1123 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO TERZO - Della proprietà → Titolo VII - Della comunione (artt. 1100-1139) → Capo II - Del condominio negli edifici
Le spese necessarie (1) per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio [1117, 1122], per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno [1118 2; 68 disp. att.], salvo diversa convenzione (2).
Se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne (3).
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità [1124-1126; 63 disp. att.] (4).
Note
(1) Si tratta di una tipica obbligazione propter rem.
(2) Il primo comma riguarda le spese relative a beni e servizi di cui tutti godono indistintamente, comprese le innovazioni deliberate dalla maggioranza. La norma può essere derogata solo dall'unanimità dei condòmini (normalmente, in un regolamento predisposto dall'originario proprietario e poi recepito nei singoli atti d'acquisto).
(3) Il secondo comma deroga al primo, sulla base del principio di equità sostanziale. Ad esempio, i proprietari di negozi al piano terra, non sono tenuti a partecipare alle spese di illuminazione delle scale che conducono agli appartamenti posti ai piani superiori.
---------------------------------------------
Che poi l'interpretazione sia alquanto variabile, almeno nei vari gradi di giudizio , sembra altrettanto vero.
Ho reperito il seguente articolo del Sole24Ore, che conferma la tua tesi (e non sono affatto dispiaciuto o contrariato): la esposizione è chiara e mi sembra più aderente al caso qui considerato.
Condominio: l’acqua si paga in millesimi, i balconi ognuno il suo
Faccio solo osservare che
"Respinta la domanda da ambedue i gradi di merito, i supremi giudici, invece, sono stati di diverso avviso (di Luana Tagliolini - Il Sole 24 Ore - leggi su Il Sole 24 Ore: notizie di economia, finanza, borsa, fisco, cronaca italiana ed esteri)" .
Il che mi permette di consolarmi: anche esperti di diritto per professione non pervengono spesso alle medesime conclusioni.