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l’articolo 1123, comma 3, del c.c., le spese di manutenzione e conservazione

delle cose e degli impianti che servono i singoli fabbricati costituenti un supercondominio

debbono essere sostenute soltanto dai proprietari delle unità immobiliari facenti parte del

singolo fabbricato al quale attengono le spese suddette, e ciò in quanto solo i detti

condòmini traggono utilità dalle stesse


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