Rispondo al gentile Diramz perchè probabilmente dopo tantissime e-mail si sono sovrapposte diverse considerazioni, io sono solo partita :
A) dalla considerazione generale che la contabilizzazione di calore non sia la situazione migliore per ottenere un risparmio sia energetico che economico (cioe in termini di euro spesi e da spendere),
B)Da quando è entrata in vigore la legge 220 del 2012 (la cosiddetta Riforma del Condominio), se un condòmino vuole distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, non è più obbligato a richiedere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
La Riforma ha infatti modificato l’art. 1118 del codice civile, stabilendo che ogni condòmino è libero di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento, purchè tale distacco:
• non comporti squilibri al funzionamento generale dell’impianto (far redigere una perizia tecnica
• non arrechi gravi danni agli altri condòmini.
C) con l'acquisto di una caldaia a condensazione si puo ottenere per esempio : DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – DETRAZIONE DAL 55% al 65% DAL 6 GIUGNO 2013 AL 31 DICEMBRE 2017 Dal 6 giugno 2013, per le caldaie a condensazione (con termoregolazione del calore) o a biomassa, l’agevolazione fiscale passa dal 55% al 65%, con scadenza 31 dicembre 2017 i privati (singole unità immobiliari).
Tutto qui.