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Siete un condominio di 50 unità e per Legge dovreste avere un Regolamento di Condominio ...ma non hai detto se e cosa vi sia disposto su tale tema.


Intanto il vostro amministratore erra indicando una maggioranza di 666/1000 per la delibera che disponga l'adozione di una "tabella scala".


Il Codice Civile, dopo la riforma del 2012, prevede 2 diverse maggioranze quando si delibera su questioni "tabellari":

-50%+1 dei votanti che rappresentino almeno 500 millesimi per l'adozione

-1000/1000 per la modifica di tabelle esistenti (salvo le eccezioni previste nell' Art. 69 disposizioni di attuazione del codice civile) che recita:


Art. 69 disposizioni di attuazione del codice civile

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condòmino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:


  1. quando risulta che sono conseguenza di un errore;
  2. quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condòmino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

...


Nel vostro specifico tu affermi esista solo la Tabella Generale (proprietà) e manchi una Tabella Scale.

Quest'ultima in realtà è solo una diretta conseguenza di quella Generale riparametrata con le quote in altezza dei vari piani.

Ne consegue che non è realistico affermare che non esistano tabelle ...e per conseguenza basta la maggioranza del 50%+1 con 500 millesimi.


Altresì esiste l' Art. 1124 del Codice Civile che recita:


Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono .

 La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo


Quindi manco servirebbe una "Tabella scale"  posto che nell'ordinamento non è prevista (è una mera tabella di utilità).


Ma, sulla base del tuo resoconto, si prefigura una diversa problematica.

Fin dalla costruzione (anni '80) affermi che avete ripartito con un criterio "in deroga" (rispetto alle norme civilistiche) e potrebbe accadere, che in caso di lite giudiziaria, il Giudice ravvisi una "consuetudine" che diventa inderogabile salvo accordo all'unanimità.


Per concludere direi che i proprietari dei piani inferiori hanno 2 "patemi":

-raggiungere una maggioranza valida (di teste e millesimi) per approvare una delibera che imponga l'adozione di una"tabella scale" o l'applicazione del 1124 per questa spesa

-nel caso l'assemblea approvi tale delibera, che un Giudice non avalli il concetto di "consuetudine" qualora uno dei contrari citi in giudizio i Condominio per l'annullamento della stessa


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